Capitolo V. Ispezione degli Alimenti. Articolo 57. Un'agenzia di ispezione
sanitaria non può esercitare attività ispettive fino all'ottenimento di una
certificazione.
Capitolo V Ispezione degli Alimenti
Articolo 57 Un’agenzia di ispezione sanitaria non può esercitare attività ispettive fino all’ottenimento di una certificazione e qualificazione delle sue competenze, secondo i regolamenti nazionali di certificazione e accreditamento, a meno che altri regolamenti legislativi ne prevedano l’autorizzazione. Le condizioni e le procedure di qualificazione e accreditamento delle agenzie di ispezione alimentare sono stabiliti dal SAS. Le agenzie di ispezione alimentare accreditate prima dell’emanazione della presente legge, con riconoscimento dei servizi amministrativi del Consiglio di Stato competenti in materia, possono svolgere le attività ispettive nel rispetto della presente legge. Articolo 58 Le ispezioni alimentari sono effettuate in maniera indipendente dall’ispettore(i) designato(i) e dall'agenzia di ispezione degli alimenti. L'ispettore deve controllare gli alimenti in base alle leggi, regolamenti e norme in materia di sicurezza alimentare e ispezione, rispettando i fondamenti scientifici e attenendosi scrupolosamente all'etica professionale. Egli deve garantire l'obiettività e l'imparzialità dei risultati e degli esiti ispettivi, non deve in alcun modo rilasciare un falso rapporto d’ispezione. Articolo 59 L’ispezione alimentare è realizzata nell’ambito di un sistema di reciproca responsabilità dell’ispettore(i) e dell’agenzia di ispezione alimentare. Un rapporto di ispezione alimentare deve riportare il timbro ufficiale dell'agenzia, nonché la firma o il timbro dell’ispettore(i). L’ispettore(i) e l’agenzia di ispezione alimentare sono responsabili del rapporto d’ispezione prodotto. Articolo 60 I servizi amministrativi di sorveglianza della sicurezza alimentare non sono autorizzati ad esentare, dai controlli ispettivi, nessun tipo di prodotto alimentare. I SASQ, SAIC e SASAF locali, di livello maggiore o uguale a quello di contea, effettuano i controlli ispettivi con modalità regolari e irregolari, tramite il prelievo di campioni, senza addebitare alcun costo o spesa per l’ispezione. Quando l’applicazione della legge esige un’ispezione alimentare, i SASQ, SAIC e SASAF locali, di livello maggiore o uguale a quello di contea, devono delegare una agenzia(e) di ispezione alimentare, conforme(i) alle disposizioni della presente legge, ad effettuare l’ispezione, pagando anche le relative spese. In caso di disaccordo sui risultati dell’ispezione, è possibile disporre una nuova ispezione, in maniera conforme alla legislazione.
Articolo 61 Un’azienda che produce o commercializza alimenti può, essa stessa, ispezionare gli alimenti che produce, nonché autorizzare un’agenzia di ispezione alimentare, conforme alle disposizioni della presente legge, a farlo. Le associazioni del settore alimentare o altre organizzazioni, nonché i consumatori, che hanno bisogno di affidare un’ispezione alimentare, lo devono fare presso un’istituzione che sia conforme alla presente Legge.