GUIDA ALLA COMPILAZIONE della modulistica per la richiesta di parere
preventivo ... Manutenzione straordinaria di un impianto. Manutenzione ordinaria
di un ...
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA SETTORE IGIENE E SANITA’ PUBBLICA Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro U.O. Assistenza – Informazione – Formazione – Educazione alla Sicurezza sul Lavoro
Linee guida
GUIDA ALLA COMPILAZIONE della modulistica per la richiesta di parere preventivo di conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i progetti degli insediamenti produttivi di beni e servizi presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive in attuazione del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00.
Pagina 1 di 47 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ASP Catania - Via S. Maria La Grande, 5 (95124) Catania Codice Fiscale e Partita IVA 04721260877 Settore Igiene e Sanità Pubblica Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro U.O. Assistenza – Informazione – Formazione – Educazione alla Sicurezza sul Lavoro 95027 – San Gregorio di Catania (CT) – Fraz. Cerza – via Tevere 39 tel: 0952540141/40 – fax: 0952540203
INDICE INTRODUZIONE …………………………………..……………………………………..
Pag. 3
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ………………………………………...
>> 5
Come accedere al servizio. Costi e Tempi. I parte: DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELL’ATTIVITA’ >> 6 II parte: INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA ATTIVITA' …………………....
>> 8
III parte SORVEGLIANZA SANITARIA ……………….………………………………………....
>> 9
IV parte INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA STRUTTURA ..
>> 15
Approvigionamento idrico. Altezza, cubatura e superficie. Aerazione, illuminazione e microclima. Requisiti delle vie e uscite di emergenza. Servizi, spogliatoi ed altri servizi interni. V parte IMPIANTI Dl SERVIZIO ……..……………….………………………………………....
>> 23
Campo di applicazione e obblighi nel settore industriale. Impianti non soggetti al DM 37/08. Dichiarazione di conformità. Deposito della dichiarazione di conformità. Obblighi di progetto. Nuovo impianto. Trasformazione di un impianto. Ampliamento di un impianto. Manutenzione straordinaria di un impianto. Manutenzione ordinaria di un impianto. Le verifiche necessarie. La vigilanza. Attestazione impianto elettrico. Attrezzature soggette a verifiche periodiche. Apparecchi di sollevamento. Apparecchi a pressione. VI parte RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI .……….………………………………………....
>> 32
VII parte PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ..……………………………...
>> 34
Riepilogo documenti da presentare …...……….………………………………………....
>> 39
DM 16/02/1982 (attività soggette alle visite di prevenzione incendi) ……………………...
>> 41
2
INTRODUZIONE Il Dipartimento di Prevenzione dell‟ASP 3 di Catania con la presente guida si prefigge l‟obiettivo di identificare la documentazione minima essenziale da allegare per il rilascio del parere di competenza a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a quelle imprese che richiedono, agli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni, l‟autorizzazione alla realizzazione di nuovi insediamenti o di ampliamenti, ristrutturazioni, adattamenti e riconversione di locali e/o impianti già esistenti da adibirsi ad attività produttive di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. Prima di iniziare la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire ad attività produttive di beni e servizi, così come sopra specificato, si deve verificare se il progetto ottempera alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In genere questo progetto è presentato al Comune territorialmente competente qualora siano previste opere che rientrino anche nel campo di applicazione della normativa edilizia vigente e quindi soggette a concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività. L'istituzione degli sportelli unici, prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, costituisce un'innovazione significativa sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che su quello della semplificazione procedimentale. Tutti i procedimenti collegati alla realizzazione dell'opera devono iniziarsi e concludersi nel medesimo lasso temporale mediante la presentazione delle documentazioni di legge alla struttura unica istituita presso il Comune territorialmente competente la quale coordina gli Enti (ARPA, Vigili del Fuoco, Provincia, ASP, Sovrintendenza Belle Arti) chiamati ad esprimere pareri o rilasciare autorizzazioni. E' comunque sempre necessario ricordare che l‟obbligo della comunicazione vi è anche nei casi in cui non si preveda l‟esecuzione di alcuna opera edilizia, ma si intenda avviare una attività in locali esistenti oppure modificare in tutto o in parte l‟attività svolta con l‟introduzione di nuove macchine, lavorazioni o impianti. Ogni luogo destinato a contenere posti di lavoro dove sono o saranno adibiti (indipendentemente dal numero) dei lavoratori dipendenti, o ad essi equiparati, deve rispondere a quanto previsto dal DLgs 81/08. In particolare i luoghi di lavoro devono rispettare le norme generali di igiene edilizia e le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, posti di lavoro e di passaggio, come di seguito specificati. 3
In questa guida vengono descritte le istruzioni per la verifica dei campi di applicazione ed altre indicazioni e soluzioni di natura tecnica, secondo le diverse disposizioni vigenti, moduli compresi. La valutazione preventiva degli insediamenti produttivi costituisce un‟attività di fondamentale importanza per individuare, eliminare o limitare, fin dalla fase di progettazione e di avvio di nuovi impianti produttivi, le eventuali possibili fonti di rischio. Una preventiva e corretta valutazione dei rischi può infatti garantire che i luoghi di lavoro nascano già rispondenti ai migliori requisiti di igiene, sicurezza ed ergonomia del lavoro, consentendo risultati molto più efficaci a minor costi rispetto agli interventi su fabbriche già insediate. Valutare il progetto di un nuovo insediamento produttivo significa analizzare quei fattori che possono determinare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori che vi saranno impegnati, per questo è necessaria una conoscenza di dettaglio, talvolta difficilmente standardizzabile, che proprio per questo deve disporre una base documentale sufficientemente esplicativa, eventualmente rinviando ad una successiva integrazione documentale le ulteriori informazioni necessarie. L'Unità Operativa può chiedere, infatti, ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie in relazione a specifici rischi per l'osservanza delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. I moduli per la Richiesta di Parere contengono sia richieste di informazioni che di documentazione tecnica ed è diviso in sette parti:
I parte:
DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELL’ ATTIVITA’
II parte: INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA ATTIVITA' III parte: SORVEGLIANZA SANITARIA IV parte: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA STRUTTURA V parte: IMPIANTI Dl SERVIZIO VI parte: RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI VII parte: PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
4
INDICAZIONI Dl CARATTERE GENERALE Le informazioni richieste anche in forma di modulo o di tabelle specifiche su impianti, apparecchiature, fasi di lavorazione, elenco di sostanze, devono essere debitamente compilati. Lì dove previsto andranno barrate le caselle sul si o sul no per accertare l‟obbligo o meno della relativa documentazione la cui presentazione può essere o meno richiesta a seconda che l‟intervento, in tutto o in parte, rientri nel campo di applicazione di una determinata normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Le richieste di informazioni dovranno essere tutte completate anche se la risposta è negativa. Non verranno accettate check-list in cui non sia stata barrata la casella corrispondente. La documentazione tecnica dovrà essere fornita quando richiesta e deve essere timbrata e firmata da tecnico abilitato. Possono essere compilate più copie delle tabelle presenti nella richiesta, nel caso di carenza di spazio o altro. Per le informazioni relative alle fasi lavorative individuate possono essere usati altri modelli di compilazione fra cui schemi a blocchi della lavorazione purché siano coerenti con le successive tabelle.
Come accedere al servizio La richiesta di parere preventivo, con allegata documentazione, deve essere inviata in originale all’ASP 3 di Catania, Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, U.O. Assistenza – Informazione – Formazione – Educazione alla sicurezza sul lavoro – 95027, San Gregorio di Catania (CT) – Fraz. Cerza – Via Tevere, 39 o agli Sportelli Unici dei Comuni che si preoccuperanno di ritrasmetterle allo scrivente servizio. E' possibile prendere appuntamento per un incontro di informazione e assistenza precedente alla presentazione della notifica.
Costi e Tempi Per la prestazione è dovuto un versamento di Euro 150,00 su conto corrente n. 49436850 intestato a : “Azienda Sanitaria provinciale. 3 di Catania - Settore d‟Igiene e Sanità Pubblica- causale, rilascio parere di competenza. I tempi di attesa per la valutazione del progetto sono di 30 gg.
5
I DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELL’ATTIVITA’ Sono richieste informazioni relative alle generalità del soggetto richiedente ed il motivo della richiesta di parere e/o notifica. Indicare gli estremi identificatici del richiedente e della ditta comprensivi di sede legale e sede operativa (ubicazione fabbricato/impianto) (1) Ogni azienda deve prevedere il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Datore di lavoro (D.d.l.) deve nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi dell‟art. 31 del D.Lgs 81/08. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il D.d.l., a seconda della propria realtà lavorativa, può nominare: se stesso, un dipendente interno all‟azienda. un consulente esterno a) IL D.d.l. può svolgere DIRETTAMENTE il ruolo di R.S.P.P. nei seguenti casi (evidenziati nell‟Allegato II del D.lgs. 81/08): Nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti; Nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; Nelle aziende della pesca fino a 20 addetti; Nelle aziende fino a 200 dipendenti; Ma solo dopo aver frequentato un corso di formazione di “ almeno “ 16 ore, come previsto dal D.M. 16/01/97. Questa condizione rimane in vigore fino alla pubblicazione dell‟accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, che attuerà quanto previsto dall‟art.34, comma 2,del D.lgs. 81/08 IL D.d.l. non può svolgere DIRETTAMENTE il ruolo di R.S.P.P. nei seguenti casi: aziende industriali a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private b) L‟istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Servizio devono essere OBBLIGATORIAMENTE INTERNI all‟azienda nei seguenti casi: 1. nelle aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti ( D.lgs.334/99-“ Seveso bis “) 2. nelle centrali termoelettriche; 3. impianti ed i laboratori nucleari; 4. nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 5. nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; 6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Negli altri casi il D.d.L. può affidare l‟incarico di RSPP a personale interno o esterno all‟azienda, purché ne abbia i requisiti. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006 è entrato in vigore, il 15/02/2006, l‟Accordo sancito nella Conferenza Stato- Regioni in attuazione dell‟art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs.195/2003, pertanto dal 15/02/2006 decorrono le nuove regole che fissano i requisiti e le capacità professionali necessarie allo svolgimento del ruolo di RSPP e di ASPP. In particolare il nuovo “Decreto RSPP” suddivide i percorsi formativi in tre moduli (A, B e C) rivolti a due tipologie di destinatari: 1. Coloro che non hanno mai svolto il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 2. Coloro che hanno già svolto o svolgono il ruolo di RSPP e di ASPP. Il Decreto prevede degli esoneri dalla frequenza di alcuni moduli ( A e B) in funzione dell‟esperienza e/o formazione pregressa, secondo quanto riportato nelle tabelle A4 e A5 del Decreto stesso. Con il D.lgs. 81/08 vengono esonerati 6
altresì coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17 e L23 e della laurea magistrale LM26 o di altre lauree riconosciute equivalenti ai sensi della normativa vigente. Il modulo A) costituisce il corso di base per lo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP, ha una durata di 28 ore ed è propedeutico per gli specifici moduli di specializzazione. Il modulo B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, la durata varia da 12 a 68 ore. E‟ obbligatorio per RSPP e ASPP. Il modulo C) di specializzazione per l‟esercizio delle funzioni di RSPP, è il corso in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La durata del corso è di 24 ore, ed è obbligatorio solo per gli RSPP. Il suddetto accordo della Conferenza Stato-Regioni del 14/02/06, non coinvolge obbligatoriamente i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP.
(2) Indicare l‟attività in atto o prevista e dichiarazione firmata dal titolare.
nel caso che l'attività non sia nota è richiesta una
(3) La definizione di industrie o lavorazioni insalubri viene fornita dal Testo Unico Leggi Sanitarie (1934) (Art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie): Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti sono suddivise in due classi ( 1^ e/o 2^ classe) a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti, dei materiali e della soglia quantitativa riferita alle varie fasi interessate dall‟attività industriale. Nel 1994 il Ministero della Sanità ha redatto un Decreto nel quale sono elencate tutte le attività considerate insalubri e, nel rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico, le ha divise nelle due diverse classi di pericolosità. La prima classe comprende quelle “che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”, per cui quelle che per qualche ragione si trovino oggi, anche per effetto di una progressiva urbanizzazione del territorio, in situazioni diverse rappresentano delle eccezioni comunque monitorate dalle autorità sanitarie. Lo stesso Testo Unico sottolinea che la deroga può mantenersi se l‟esercizio dell‟attività non rechi alcun danno alla salute del vicinato. La seconda classe raccoglie invece tutte quelle attività che sono di minore impatto inquinante e che pertanto possono convivere, nel rispetto del Piano Urbanistico Comunale e della programmazione territoriale, con le realtà abitative. NB. Una industria o manifattura inscritta nella prima classe viene autorizzata nell'abitato, se l'industriale responsabile prova che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca danno alla salute del vicinato. Il titolare od il legale rappresentante dell‟azienda che rientra nella tipologia della “industria insalubre” è tenuto, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune. L‟Amministrazione Comunale ha la facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele.
7
II INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA ATTIVITA' Sono richieste informazioni di carattere specifico relative all'attività. Nel caso che l'attività non sia nota, questa parte deve essere sostituita da una dichiarazione che lo attesti. Allegare una relazione tecnica che dovrà contenere, in forma schematica o discorsiva: - un‟accurata descrizione del ciclo di lavorazione in ogni reparto esistente e/o futuro con la evidenziazione dell‟oggetto, delle modalità e della sequenza delle lavorazioni (fasi lavorative) che verranno svolte, tenendo presente tutte le attività connesse al processo produttivo anche quelle di trasporto, di manutenzione o di produzione di scarti di lavorazione; - il numero dei lavoratori che dovranno essere impegnati (schema A, pag. 3 della modulistica), - i prodotti impiegati: materie prime, prodotti ausiliari, prodotti finiti e combustibili (schema B, pag. 3 della modulistica); - le cause che possono determinare una particolare esposizione a sostanze nocive per i lavoratori indicando anche gli interventi previsti (schema pag. 4 modulistica) e se esistono opere di captazione e/o abbattimento di inquinanti aerodispersi utilizzare anche lo schema a pag 5 della modulistica; - le caratteristiche degli impianti e delle macchine utensili usate nelle varie fasi della lavorazione (schema pag. 6 della modulistica). Detta relazione dovrà indicare, inoltre, le misure di prevenzione e di protezione che saranno adottate per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualora l‟attività lavorativa utilizzi o preveda l‟utilizzo in ogni tipo di procedimento (compresa la produzione o la manipolazione o l‟immagazzinamento o il trasporto o l‟eliminazione e il trattamento dei rifiuti) di agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il D.lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività, valutando, in relazione al tipo e alle quantità degli agenti chimici e alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti, se vi è o no un “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” (artt. 223 e 224 D.lgs. 81/08). Per una corretta valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi occorre quindi determinare ed indicare: • quantità degli agenti chimici pericolosi, • luogo e modalità d‟uso dell‟agente, • le informazioni contenute nella Scheda di Sicurezza e le proprietà pericolose dell‟agente (frasi R), • il livello, il tipo e la durata dell‟esposizione, • eventuali misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza (monitoraggi ambientali), • misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase (monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione), • stime qualitative, • i valori limite professionali e/o biologici dell‟agente, se esistenti, • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate, • le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria. Verificati tutti questi parametri, il datore di lavoro deve valutare se l'esposizione a cui sono soggetti i lavoratori comporta un “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” dei lavoratori. Quindi adottare, in base alla stima del rischio, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.
Nel caso di presenza di apparecchiature in grado di emettere radiazioni non ionizzanti (schema pag. 7 della modulistica) e quindi con rischio di esposizione a campi elettromagnetici, il datore di lavoro valuta i rischi e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati. Qualora risulti che i valori di azione sono superati elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. (Vedi D.lgs. 81/08 Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici da art. 206 a art. 212). Nel caso di presenza di apparecchiature in grado di emettere radiazioni ionizzanti (schema pag. 7 della modulistica) e quindi con rischio di esposizione a sorgenti radioattive, la protezione dello stato di salute e di benessere dei lavoratori (ed anche della popolazione nel suo insieme) e cioè la “radioprotezione”, è disciplinata con il D.Lgs. 230/95, come modificato dal D.Lgs. 241/00 e dal D.Lgs. 257/01. 8
III SORVEGLIANZA SANITARIA Indicare se sono previsti accertamenti sanitari e per quale rischio specifico, le generalità del Medico Competente che esegue o eseguirà le visite preventive e periodiche ed allegare il protocollo diagnostico che intenderà adottare. La sorveglianza sanitaria è l‟insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all‟ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell‟attività lavorativa. Le Visite mediche preventive e periodiche devono essere mirate al rischio professionale e, pertanto, i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. E‟ obbligo del d.d.l. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l‟osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Art. 41 del D-lgs. 81/08: 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l‟assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l‟anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L‟organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell‟attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l‟idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l‟idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione dell‟ASP. … omissis 3. Le visite mediche NON possono essere effettuate: per accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente. L'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs 81/08 include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell'attività lavorativa. 9
Il successivo comma 4 dell'articolo 41, impone la sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti: 4. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ebis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza* e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti**. *Assunzione di alcol e accertamento di assenza di alcoldipendenza Il 30 marzo del 2001 è stata emanata una legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati (Legge n° 125/2001) che all‟art. 15 introduce delle novità rispetto alla normativa precedente in materia di sicurezza sul lavoro e uso di bevande alcoliche entrando nel merito degli elevati rischi da alcol (e da qui innanzitutto, prima dei controlli alcolimetrici, l'obbligo di inserire nell'apposito documento di cui agli artt. 17 c. 1 lett a) e 28 del d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischi da alcolici): - Il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle attività lavorative con elevato rischio di infortunio; - la possibilità per il medico competente o per il medico del lavoro dei servizi pubblici di effettuare controlli alcolimetrici; - la conservazione del posto di lavoro al lavoratore con problemi alcol-correlati che intraprenda un percorso terapeutico per il tempo occorrente al completamento del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ai tre anni. Il 16 marzo 2006, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha emanato il provvedimento che elenca le 14 attività “che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001". La Legge dà inoltre una definizione di bevande alcoliche e superalcoliche: “ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”. Per verificare se una determinata attività lavorativa è fra quelle in cui vige il divieto di assumere sostanze alcoliche e superalcoliche al fine di contrastare l'alcoldipendenza, e che costituiscono i casi nei quali è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs.n.41/2008, è sufficiente consultare l‟allegato 1 al Provvedimento del 16 marzo 2006. L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008. Allegato I ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI: 1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione 10
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Per le attività elencate il datore di lavoro, quale soggetto obbligato in primis a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, dovrà adempiere al dovere di informarli circa l‟obbligo di astenersi dall‟assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche ed i danni derivanti dall‟uso di queste, ed attivarsi inoltre per controllare efficacemente che i divieti di assunzione e somministrazione vengano rispettati. Nonché procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41 c. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventualmente i controlli alcolimetrici di cui all'art. 15 della Legge n. 125/2001.
**Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nel 1990 fu emanato il DPR 309 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", con il quale, attraverso diverse leggi di attuazione, si dava un nuovo corpo organico a tutta la normativa in materia di tossicodipendenza. Con la legge del. 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza." , é stata data attuazione al dettato costituzionale di cui all'art.38. Nel particolare caso di lavoratori tossicodipendenti la legge n.162/90 prevede, riprendendo l‟art. 99 della legge 22 dicembre 1975 n.685, che “i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeuticoriabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni”. Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007, con il quale sono stati individuate nell'allegato I una serie di mansioni lavorative da parte dei lavoratori impegnati in attività di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all‟accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti. I dipendenti di aziende pubbliche e private dei trasporti, ed altre categorie specifiche di lavoratori, sono considerati a rischio «per la sicurezza, l‟incolumità propria e di terzi, anche in riferimento ad un‟assunzione sporadica di sostanze stupefacenti». In sostanza si stabilisce che tutti i lavoratori di queste aziende dovranno essere sottoposti a test tossicologici da parte dei medici competenti. Art. 1 - Mansioni a rischio Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell„allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626 (art. 41 del D.lgs. 81/08). L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008. 11
ALLEGATO
I
del
provvedimento
30
ottobre
2007
di
intesa
della
Conferenza
Stato
-
Regioni
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L‟INCOLUMITA‟ E LA SALUTE DEI TERZI 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l‟espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell‟esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell‟infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Quindi: 1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. 2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8. A seguito dell‟Intesa del 30 ottobre 2007, la stessa Conferenza Stato-Regione ha in fine provveduto, con l‟atto del 18 settembre 2008 all‟approvazione di un documento, elaborato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (avvalendosi del contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
12
Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Avverso i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all‟organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Titoli e requisiti del medico competente (Art. 38 D.Lgs. 81/08): 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l‟Arma dei carabinieri,della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche.
Svolgimento dell'attività di medico competente (Art. 39 D.Lgs. 81/08): 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonchè qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
13
La nomina del Medico Competente, che collabora con il D.d.L. e con il R.S.P.P., partecipando alla valutazione dei rischi in azienda, intervenendo nelle riunioni periodiche e partecipando alle attività informative e formative sia generiche che specifiche, diventa necessaria quando ricorrono gli obblighi di sorveglianza, che scaturiscono da:
Esposizione a rumore, Titolo VIII – Agenti Fisici - Capo II– Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro - n° 12 articoli (da art. 187 a art. 198)
Movimentazione manuale dei carichi, Titolo VI – Movimentazione Manuale dei carichi n° 5 articoli (da art. 167 a art. 171)
Rischio vibrazioni, Titolo VIII – Agenti Fisici Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni N° 7 articoli (da art. 199 a art. 205)
Atmosfere esplosive, Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive n° 2 capi - n° 11 articoli (da art. 287 a art. 297)
Uso di Videoterminali, Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali, n° 3 capi - n° 8 articoli (da art. 172 a art. 179)
Lavorazioni con esposizione ad agenti chimici Titolo IX – Sostanze pericolose Capo I – protezione da agenti chimici - n° 12 articoli (da art. 221 a art. 232)
Esposizione a CVM (cloruro di vinile monomero) Titolo IX – Sostanze pericolose Capo I – protezione da agenti chimici (Allegato XLIII)
Esposizione a benzene Titolo IX – Sostanze pericolose Capo I – protezione da agenti chimici (Allegato XLIII)
Esposizione a polveri di legno duro Titolo IX – Sostanze pericolose Capo I – protezione da agenti chimici (Allegato XLIII)
Esposizione ad agenti cancerogeni, Titolo IX – Sostanze pericolose Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni n° 13 articoli (da art. 233 a art. 245)
Esposizione ad amianto Titolo IX – Sostanze pericolose Capo III – Protezione dai rischi connessi all‟esposizione all‟amianto n° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)
Esposizione ad agenti biologici, Titolo X – Esposizione ad Agenti Biologici - n° 4 capi - n° 21 articoli (da art. 266 a art. 286)
Lavorazioni con esposizione a silice D.P.R. 1124/65, D.M. 14 gennaio 2008, D.lgs 81/08 (Titolo IX – Sostanze pericolose Capo I – protezione da agenti chimici)
Esposizione alle ammine aromatiche (Circolare del Ministero del Lavoro n° 46/79 e 61/81)
Esposizione a radiazioni ionizzanti, D.lgs. 230/95 e s..m. ed i.
Lavoro notturno D.lgs. 66/2003
Cassoni ad aria compressa ( DPR 321/56)
Polizia mineraria, DPR 128/59
Produzione acque gassose, R.D. 1601/31, DPR 19/05/1958 n.719
Esposizione ai campi elettromagnetici, Titolo VIII – Agenti Fisici capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici n° 7 articoli (da art. 206 a art. 212) (valori limite sono riportati nell‟allegato XXXVI, lettera A, tabella 1 e riguardano la protezione dagli effetti acuti)
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali, Titolo VIII – agenti fisici capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali n° 6 articoli (da art. 213 a art. 218)
14
IV
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA STRUTTURA Le caratteristiche strutturali ed infrastrutturali del progetto devono essere tali da non avere conseguenze sulla salute dei lavoratori, occorre, quindi, evitare la realizzazione di ambienti nei quali è oggettivamente impossibile lavorare in modo confortevole (es.: locali sotterranei). Andranno individuati, anche, i lavoratori che operano nei locali, considerandone il numero (affollamento) e le attività (mansione/compito) ai fini della definizione dei requisiti e degli standard applicabili. con le esigenze. Quindi sono richieste informazioni di carattere generale relative al sistema idropotabile, alla struttura ed elaborati planimetrici, disegni e prospetti accompagnati da una relazione descrittiva dell‟intervento e da una relazione tecnica sui sistemi d‟illuminazione e di aerazione con le relative check-list di riferimento dell'edificio. Approvvigionamento idrico Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. Altezza, cubatura e superficie I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: - altezza netta non inferiore a m 3;* - cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; - ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. - I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. - L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. - Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. - Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente**. - Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. *Per il rilascio dell‟autorizzazione in deroga ad adibire al lavoro locali con altezza inferiore a m 3.0, prevista dall‟art. 64, 1° comma-lett. A + all. IV-punto 1.2.4. del D.Lgs.81/08, occorre redigere apposita istanza in bollo, accompagnata da specifica documentazione, indirizzata al Direttore Generale dell‟Azienda Sanitaria Provinciale di Catania c/o Settore Igiene e Sanità Pubblica – S.Pre.S.A.L.- U.O. Controllo e Vigilanza, via Tevere n. 39 – 95127 S. Gregorio di Catania (CT) – Fraz. Cerza. 15
** DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975 MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE. Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato; Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse (1); Decreta: Art. 1 [1] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. [2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. "[3] Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiri già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria" (2). Art. 2 [1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. [2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. [3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. [4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. Art. 3 [1] Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone. Art. 4 [1] Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. [2] La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. [3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. Art. 5 [1] Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. [2] Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. [3] Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi. Art. 6 [1] Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. [2] É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. [3] Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Art. 7 [1] La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. [2] Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. [3] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Art. 8 [1] I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. [2] All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici. Art. 9 [1] Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata. NOTE: (1) Le istruzioni citate vengono omesse in attesa del loro aggiornamento. (2) Comma aggiunto, a partire dall'11 luglio 1999, dall'art. 1 del D. M. 9-6-1999.
16
In caso di presenza di SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI* occorre indicare nella relazione descrittiva dell‟intervento i provvedimenti tecnici che saranno adottati al fine dell‟ottenimento della autorizzazione all‟uso dei locali interrati previsti nel progetto, adibiti ad attività lavorativa, ai sensi dell‟ art. 65 del D.Lgs. 81/2008, (tipo di illuminazione, sistema di aerazione con indicazione del numero minimo di ricambi orari d'aria garantiti, accorgimenti atti alla protezione contro l'umidità, i sistemi per la prevenzione degli infortuni e di tutto ciò che sia di supporto ad un corretto uso dei locali). *Per il rilascio dell‟autorizzazione in deroga ad adibire al lavoro i locali semi/sotterranei, prevista dall‟art. 65 del D.Lgs.81/08, occorre redigere apposita istanza in bollo, accompagnata da specifica documentazione, indirizzata al Direttore Generale dell‟Azienda Sanitaria Provinciale di Catania c/o Settore Igiene e Sanità Pubblica – S.Pre.S.A.L.- U.O. Controllo e Vigilanza, via Tevere n. 39 – 95127 S. Gregorio di Catania (CT) – Fraz. Cerza.
AERAZIONE, ILLUMINAZIONE E MICROCLIMA Per la valutazione dei progetti, in riferimento ai problemi microclimatici, di aerazione e di illuminazione, occorre considerare i seguenti punti: a) l‟individuazione dei soggetti che operano nei locali oggetto dell‟intervento b) l‟individuazione delle attività svolte e dei processi produttivi; c) la definizione dei requisiti e degli standard di microclima/illuminazione applicabili; d) l‟analisi delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche del progetto; e) la valutazione della compatibilità delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche con i requisiti e gli standard richiesti. In determinate situazioni (rischio elevato, ambienti con esigenze specifiche, etc.) può risultare utile definire particolari procedure di lavoro, dispositivi di protezione individuali o altre possibili azioni migliorative di prevenzione e protezione dai rischi.
ILLUMINAZIONE NATURALE per ogni locale o reparto quantificare la superficie (mq) pavimentata (Sp) e la superficie illuminante (Si) a parete o a soffitto, calcolando il R.I. (Si/Sp) descrivendo la natura del materiale utilizzato. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE per ogni locale o reparto quantificare la superficie (mq) pavimentata (Sp) e il numero di corpi illuminanti a parete o a soffitto. AERAZIONE NATURALE L‟aerazione naturale è prioritaria rispetto a quella artificiale. Il ricorso a quest‟ultima dovrà sempre essere giustificato. Per ogni locale o reparto quantificare il volume (mc), la superficie utile del locale (mq), la superficie apribile totale (Sa) attestata su spazi esterni descrivendo il tipo di apertura dei serramenti a parete o a soffitto (vasistas, scorrevole, a cerniera etc.), i mq utili apribili (oltre finestre anche porte e portoni comunicanti con l‟esterno che possono così essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria. Le porte possono, comunque, costituire il totale della superficie apribile minima necessaria per i piccoli fondi commerciali sino a mq 100), il rapporto superficie apribile/superficie locale (sa/sp) espresso con frazione (1/8, 1/16 etc.). Nel caso in cui nei regolamenti comunali non prescritti valori minimi di aerazione naturale, si forniscono i valori indicativi di Ra ed RI desunti dalle linee guida su “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome. 17
Sono state individuate 3 tipologie di locali a cui fare riferimento per calcolare gli indici di aerazione: A. Uffici, ambulatori, mense, locali di riposo, aule, locali di degenza: RA ≥ 1/8; RI ≥ 1/8; B. Locali adibiti ad attività lavorative diverse dalle precedenti, compresi i magazzini e gli archivi, occupati da lavoratori: -
-
di superficie inferiore a 1000 m2: RA ≥ 1/16; RI ≥ 1/10; di superficie compresa tra 1000 e 3000 m2: RA ≥ 1/20; RI ≥ 1/12; di superficie maggiore di 3000 m2: RA ≥ 1/24; RI ≥ 1/15;
C. Locali occupati temporaneamente (lavoro non continuativo*): RA ≥ 1/30;RI ≥ 1/20
* per posto di lavoro non continuativo s‟intende una zona di lavoro occupata da un lavoratore o più lavoratori successivamente, per un periodo inferiore a 21/2 giorni/settimana (20 ore settimana)
Laddove i rapporti aeranti risultino insufficienti, occorre specificare, locale per locale, il valore d portata d‟aria esterna o di estrazione ottenuta tramite sistema di aerazione forzata (Norma UNI 10339). Laddove i rapporti illuminanti risultino insufficienti occorre specificare, locale per locale, i valori di illuminamento medio mantenuto (Ēm) ottenuti in seguito ad illuminazione artificiale (NormaUNI EN 12464-1); Per bagni, servizi igienici, spogliatoi, si potrà ricorrere alla aerazione forzata secondo i requisiti previsti dai locali regolamenti comunali. AEREAZIONE ARTIFICIALE E RISCALDAMENTO Per ogni locale o reparto descrivere il tipo di impianto di riscaldamento, la temperatura minima garantita ed il ricambio forzato dell‟aria (n. ricambi/h). Note per gli impianti di aerazione artificiale
1. Nel caso di impianti di processo, i valori di riferimento dei vari parametri saranno illustrati e motivati nella relazione tecnica allegata. 2. In riferimento al punto 5.1. Norme UNI 10339/95. 3. Indicare per ogni locale la Portata aria esterna o di estrazione complessiva (Q0) espressa in mc/h. e i Numeri ricambi/ora previsti. I ricambi d‟aria esterna (aria di rinnovo) dovranno essere rapportati al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare cortocircuitazioni e sacche di ristagno (norme UNI 10339/95 e UNI 8852/87). In generale dovrà essere garantito almeno 1 ricambio/h per ambiente, ad esclusione dei locali ad uso industriale dove è possibile adottare 0,5 ricambi/h minimi per ambiente, qualora le lavorazioni svolte non prevedano l‟utilizzo di portate d‟aria superiori. Se l‟impianto verrà utilizzato per integrare una scarsa aerazione naturale, esso dovrà essere sempre mantenuto funzionante; ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute delle persone. Per ottenere i valori in mc/h moltiplicare Q0p (portata d‟aria esterna per persona espressa in mc/s) per 3,6. E quindi moltiplicare per i metri quadrati del locale. Le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per le diverse tipologie edilizie sono contenute nel prospetto III delle Norme UNI 10339/95. 4. Come riferimento vedi p.to 9.2. delle Norme UNI 10339/95 e p.to 4.1.6 delle Norme UNI 8852/87. La differenza massima tra temperatura interna ed esterna nel periodo estivo non dovrà superare i 7°C. 18
5. Come riferimento vedi p.to 9.2. delle Norme UNI 10339/95 e p.to 4.1.6 delle Norme UNI 8852/87. Le scelte progettuali in materia di controllo dell‟umidità degli ambienti devono essere rese esplicite e motivate. Non è consentito l‟utilizzo di sistemi di umidificazione che possono determinare ristagni d‟acqua. Si sconsiglia l‟uso di umidificatori con ricircolo d‟acqua di recupero. 6. Gli impianti dovranno funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d‟aria fastidiose. La velocità dell‟aria nelle zone occupate dalle persone, dal pavimento sino ad un‟altezza di 2 metri, non deve superare 0,15 m/sec. 7.
La relazione dovrà contenere: - criteri di scelta del tipo di impianto - tipo di impianto prescelto - modalità di funzionamento - caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali previsti - modalità di accesso per le operazioni di manutenzione in sicurezza
8. Planimetrie dei locali trattati in scala 1:100 con indicazioni su: -
destinazione d‟uso dei locali affollamenti di riferimento portata aria esterna, portata aria di estrazione posizione delle prese d‟aria esterna posizione delle bocchette di mandata, di ripresa posizione delle bocchette d‟espulsione dell‟aria viziata canalizzazioni di distribuzione dell‟aria trattata, dell‟aria di ricircolo e dell‟aria d‟espulsione posizione delle unità di trattamento aria, generatori termici e gruppi frigo posizione dispositivi per il controllo della temperatura e dell‟umidità relativa (U.R.) e dispositivi di segnalazione guasti eventuali elementi rilevanti ai fini del dimensionamento degli impianti (per es.: cappe di aspirazioni d‟aria)
9. Indicare la tipologia dei locali serviti (ad es.:uffici, magazzini, ecc.) e l‟ubicazione (ad es.: posti a piano terra, primo piano ecc.). Altre indicazioni: Prevedere filtri secondo prospetti V e VI Norme UNI 10339/95. Le prese d‟aria esterna dovranno prelevare aria da zona non inquinata ed essere ubicate ad idonea distanza da camini o altre fonti d‟emissione, es. bocca d‟espulsione dell‟impianto stesso (punto 9.1.1.3. Norme UNI 10339/95). Le prese d‟aria dovranno essere dotate di efficaci sistemi per impedire l‟ingresso di acqua. Le emissioni dell‟impianto non dovranno recare disturbo ad abitazioni poste nelle vicinanze, e dovranno rispondere ai limiti di rumorosità dettati dalle normative vigenti verso l‟ambiente e gli edifici vicini. Il certificato di omologazione non garantisce di per se il rispetto dei limiti sul rumore, infatti oltre che i limiti di zona devono essere valutati i limiti differenziali. Per quanto concerne gli ambienti serviti dall‟impianto, la rumorosità dovrà rispondere a quanto indicato dalla norma UNI 8199/98. Emissioni esterne d‟aria: ubicare, possibilmente, i terminali di estrazione sulla copertura dell‟edificio e comunque in posizione tale da non recare disturbi igienico-sanitari. Evitare che l‟aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori evaporativi e ad aria entri negli edifici. 19
EQUISITI DELLE VIE E USCITE DI EMERGENZA In ottemperanza al punto 1.5 dell‟ALLEGATO IV del D.lgs.81/08: 1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per: 1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza; 1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio). 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. 1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. 1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza. 1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
20
NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO (D.M. 10/03/98 emanato dal Ministro dell'Interno - Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 81 del 07/04/1998) In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando: a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone; b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; c) la lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: A L (metri) = ------ x 0,60 50 in cui. - "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); - il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); - 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. ESEMPIO 1 Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). ESEMPIO 2 Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
21
SERVIZI, SPOGLIATOI ed ALTRI SERVIZI INTERNI
ALLEGATO IV del D.lgs. 81/08 REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti. 1.13. Servizi igienico assistenziali 1.13.1. Acqua 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. 1.13.2. Docce 1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 1.13.3. Gabinetti e lavabi 1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali: 1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. 1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.
22
V IMPIANTI DI SERVIZIO Rientrano nelle attività di impiantistica elettrica l‟installazione, la trasformazione, l‟ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici in edifici ad uso civile (ad uso abitativo, a studio professionale, a sede di persone giuridiche private, a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e simili, a servizi comuni condominiali) e non civile (banche, negozi, sedi di società, laboratori, fabbriche, immobili ad uso industriali, immobili ad uso commerciale o per l‟intermediazione di beni e servizi, immobili ad uso agricolo, immobili ad uso produttivo, edifici di culto, uffici pubblici, scuole pubbliche, luoghi di cura pubblici, magazzini e depositi pubblici, etc.), compresi quelli posti all‟esterno, se gli stessi sono collegati ad impianti interni. L‟attività, in particolare, è stata riformata con il D. M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha sostituito la legge 46/90, recante nuove disposizioni sulla sicurezza degli impianti all‟interno degli edifici. Campo di applicazione ed obblighi nel settore industriale Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti posti all‟interno degli edifici (ed anche agli impianti utilizzatori posti all‟esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all‟interno) a partire dal punto di consegna dell‟energia fornita dall‟Ente distributore. In particolare si applica agli impianti di produzione, di trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell‟energia elettrica, agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di protezione antincendio ed elettronici in genere. Impianti non soggetti al DM 37/08 - impianti totalmente posti all'esterno degli edifici; - impianti a bordo macchina e l‟equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori; - impianti telefonici e trasmissione dati. Dichiarazione di conformità Soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione Per tutti gli impianti soggetti al DM 37/08 per gli interventi di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento e per la straordinaria manutenzione è necessario rilasciare al committente la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore (ditta o impresa avente i requisiti richiesti dalla Legge). Tale dichiarazione dovrà essere redatta in base all‟apposito modello di cui all‟Allegato I del D.M. n. 37/2008 e dovrà contenere: - la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati; - il progetto di cui all‟art. 5. Nei casi in cui il progetto venga redatto dal responsabile tecnico dell‟impresa installatrice, l'elaborato tecnico farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008). In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto dovrà essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'Allegato II del decreto in commento. Per gli impianti eseguiti prima dell‟entrata in vigore del nuovo decreto (27 marzo 2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto dovrà essere sostituito da una “dichiarazione di rispondenza” resa, anziché da un installatore, da un professionista iscritto all'albo professionale per specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza (art. 7, comma 6). Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché, ai sensi dell‟art. 13, dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito. 23
Il committente, entro 30 giorni dall‟allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica e acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d‟uso, dovrà consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell‟impianto. (art. 8, comma 3). Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull‟impianto. Nel caso la dichiarazione di conformità non venga prodotta entro i termini previsti, il fornitore o il distributore di gas, di energia elettrica e di acqua, previo congruo avviso, deve sospendere la fornitura.
Deposito della dichiarazione di conformità Secondo quanto stabilito dall’art. 11, del D.M. n. 37/2008, per il rifacimento o l‟installazione di nuovi impianti di cui all‟art. 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E), G) ed H), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori: - la dichiarazione di conformità, - il progetto di rifacimento dell'impianto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Ai sensi del comma 3, dell‟art. 11, del D.M. n. 37/2008, lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle imprese o dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
La dichiarazione di conformità: • serve per ottenere l‟agibilità dei locali dal Comune; • va consegnata al distributore, o venditore, di energia elettrica, entro trenta giorni dall‟allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica; in caso contrario, il distributore sospende la fornitura dopo congruo avviso; • va presentata al distributore, o venditore, di energia elettrica per richiedere un qualsiasi aumento della potenza impegnata con interventi sull‟impianto, oppure senza interventi ma con potenza impegnata di 6 kW o superiore; • va presentata all‟Asl e all‟Ispesl (se luogo di lavoro) per denunciare l‟impianto di terra, l‟impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e l‟impianto elettrico nelle zone con pericolo di esplosione, ai sensi del DPR 462/01. - Tutti gli impianti post 13/03/90 e ante 27/03/08 devono avere la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza (chi non ha la dichiarazione di conformità deve richiedere la dichiarazione di rispondenza). Obblighi di progetto Il DM 37/08 comporta l‟obbligo di progetto a cura di un professionista iscritto agli albi professionali nei seguenti casi: - consegna da Ente Distributore a tensione > 1000 V, - in B.T. oltre i 200 m² di superficie, - in B.T. con potenza impegnata oltre i 6 kW, - in tutti i casi di applicazione di norma CEI specifica quali i locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o di maggior rischio in caso di incendio. Il progetto non è richiesto per: - interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Per i casi di nuova installazione, trasformazione e ampliamento di impianti viene invece sempre richiesto il progetto. Il progetto deve essere eseguito secondo le modalità e corredato della documentazione prevista dalla guida CEI 0-2. Negli altri casi il progetto può essere emesso dal responsabile tecnico dell‟impresa installatrice.
24
Nuovo impianto Per nuovo impianto si intende: - la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza; - il rifacimento completo di un impianto esistente. Trasformazione di un impianto Per trasformazione di un impianto si intende la realizzazione di sue modifiche dovute ad uno, o più, dei seguenti motivi: - cambio di destinazione d‟uso dell‟edificio o del luogo nel quale l‟impianto è installato; - cambio delle prestazioni dell‟impianto con, ad esempio, la modifica delle sezioni dei conduttori e la sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento della potenza dei relativi carichi; - cambio delle condizioni di alimentazione dell‟impianto; - applicazione di prescrizioni di sicurezza (per quanto non rientra negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria), quali ad esempio la realizzazione dell‟impianto di terra o l‟installazione di dispositivi di protezione (interruttori differenziali, interruttori automatici o fusibili) coordinati con l‟impianto di terra; rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione straordinaria, come ad esempio la sostituzione dell‟impianto di uno o più locali/zone/reparti, con un nuovo impianto quando i locali/zone/reparti non coincidono con tutta l‟unità. Ampliamento di un impianto Per ampliamento di un impianto si intende la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici. L‟ampliamento di un impianto deve essere compatibile con gli impianti esistenti e cioè non deve comprometterne la sicurezza e viceversa il vecchio impianto non deve creare problemi di sicurezza nei riguardi del nuovo: da qui la professionalità dell'installatore nel verificare ciò e nel sensibilizzare l'utente al riguardo. Nota: Per circuito elettrico di un impianto si intende l’insieme dei componenti dell’impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.
Manutenzione straordinaria di un impianto Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l‟impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l‟impiego di strumenti o di attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta di interventi che, pur senza obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato, richiedono una specifica competenza tecnico-professionale e la redazione da parte dell‟installatore della dichiarazione di conformità Nota: Alcuni esempi di manutenzione straordinaria sono i seguenti: - sostituzione di un componente dell’impianto con un altro avente caratteristiche diverse; - sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti; - aggiunta o spostamento di: prese a spina su circuiti esistenti, punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.
Manutenzione ordinaria di un impianto Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d‟uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell‟impianto e la sua destinazione d‟uso. Nota 1: Si tratta di interventi che non richiedono obbligatoriamente il ricorso ad imprese installatrici abilitate, ma che comunque devono essere effettuati da personale tecnicamente qualificato. Ad evitare responsabilità nello scegliere la persona idonea è pertanto consigliabili ricorrere ad imprese abilitate anche per la manutenzione ordinaria. Nota 2: Un esempio tipico di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla sostituzione di piccole apparecchiature dell’impianto, le cui avarie, usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti (presa a spina, interruttore comando luce,pulsante,….). Nota 3: Non è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità per interventi di manutenzione ordinaria. 25
Le verifiche necessarie Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione, le stallazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo d‟esplosione devono essere sottoposti a controlli periodici di efficienza. Il Datore di lavoro, nell'esercizio dell'impianto, è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione e a far sottoporre lo stesso a verifica periodica che è: - biennale per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, - quinquennale in tutti gli altri casi. Nel caso di impianti ubicati in luoghi con pericolo d‟esplosione (art. 5 del D.P.R. 462/01), la messa in esercizio può avvenire solo dopo la verifica di conformità effettuata dall'installatore dell'impianto e contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa dichiarazione di conformità. La dichiarazione deve essere inviata, entro 30 giorni, allo Sportello Unico per le Attività Produttive. In questo caso, però, l'omologazione è effettuata dall'ASL o dall'ARPA mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati. La cessazione d‟esercizio, l‟esecuzione di modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti sono soggetti a: - comunicazione tempestiva agli uffici competenti per territorio - effettuazione di una verifica straordinaria (la cui effettuazione non modifica in alcun modo le scadenze delle verifiche periodiche, che continuano ad essere "conteggiate" a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto).
Per l'effettuazione delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01), il Datore di lavoro può rivolgersi all'ASL (o, a seconda delle regioni, all'ARPA), o in alternativa a Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. La vigilanza La vigilanza sull‟applicazione delle norme compete alle AUSL ed agli Uffici Tecnici Comunali. Per gli inadempienti sono previste sanzioni amministrative e, in caso di incidenti o incendi dovuti a inidoneità (o carenza di manutenzione) degli impianti elettrici, possono scattare sanzioni più gravi (anche penali).
26
Spett.le A.S.P. CT Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro via Tevere 39 – fraz. Cerza 95127 - San Gregorio (CT)
ATTESTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DITTA ................................................................................................................................................... Ragione sociale....................................................................................................................................... Sede legale: via/piazza .......................................................................................................................... comune ............................................................... Prov..................................................... tel. ..........................................
Fax………...............................
Legale rappresentante: cognome e nome ............................................................................................ Sede Operativa della ditta ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. Il sottoscritto ................................................................................................................................. Nato a ........................................................., il …../…../….., residente a ……………………………… in via/piazza …………………………………, n. ……. documento di riconoscimento* ……………....., n. ..………………..……..…………..., rilasciato il …………..……. dal ………………………………., in qualità di consulente della Ditta di cui sopra,
ATTESTA, sotto la propria responsabilità che l‟impianto elettrico che verrà installato nella sede operativa della ditta ………………………......, situata in …………………..………………, via/piaza ………………..…………………., n. ……… sarà del tutto conforme alle normative tecniche vigenti (CEI-UNI), alla legge 37/‟08, alla legge 462/2001 ed al D.lgs. 81/‟08, seguendo i criteri atti a garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori.
FIRMA LEGGIBILE (il Datore di Lavoro) _____________________
FIRMA LEGGIBILE (il Consulente Tecnico** della ditta) ______________________________
*Allegare fotocopia del documento di riconoscimento ** Ingegnere o perito iscritto al relativo albo professionale, con l‟indicazione degli estremi dell‟iscrizione
27
ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Il Datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell‟ ALLEGATO VII del Dlgs. 81/08 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. Per l‟effettuazione delle verifiche le ASL e l‟ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
ALLEGATO VII del D.lgs. 81/08 VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Intervento/periodicità Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica triennale Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 Verifica annuale mm Carrelli semoventi a braccio telescopico
Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di Verifica biennale fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di Verifica annuale fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni 28
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali Verifica biennale costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.
Verifica di funzionamento: biennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal triennale vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua Verifica di integrità: decennale surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal quadriennale vapor d'acqua classificati in I e II categoria Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura Verifica quinquennale dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW
29
Apparecchi di Sollevamento Gli apparecchi di sollevamento sono soggetti ad una verifica periodica almeno annuale, sotto la responsabilità del proprietario della macchina (=datore di lavoro di chi la utilizza). Lo impone il D.lgs 81/08 art. 71 comma 11: “oltre a quanto previsto dal comma 8 (ndr: controllo iniziale, idonea manutenzione ecc.), il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”. La verifica è tesa a controllare lo stato di conservazione e funzionamento ai fini della sicurezza. Campo di applicazione Tutte le aziende in possesso di: - scale aeree a inclinazione variabile, - ponti mobili sviluppabili su carro e autocarro, - gru su autocarro o auto-gru - ponti sospesi muniti di argano; - argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; - gru o altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg , esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge; L‟obbligo di denuncia di messa in servizio degli apparecchi di sollevamento sussiste per le imprese con lavoratori subordinati o ad essi assimilati. Detti apparecchi devono avere portata superiore a 200 Kg. e devono essere dotati di sollevamento motorizzato. La verifica è effettuata dai tecnici in base alla periodicità stabilita per legge (annuale). Apparecchi costruiti e messi in servizio dopo il 21/09/1996 e provvisti di marcatura CE Il datore di lavoro deve denunciare all'ISPESL competente per territorio l'avvenuta installazione e messa in servizio della macchina su apposito modulo e chiedere il rilascio del libretto d'immatricolazione. Alla denuncia deve essere allegata copia della dichiarazione di conformità CE. Dopo l'effettuazione della prima verifica, l'ISPESL trasmette agli organi di vigilanza copia dei libretti per le successive verifiche periodiche annuali. La disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento delle verifiche di legge da parte dei tecnici delle ASL, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell' attività di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente. Apparecchi costruiti e messi in servizio prima del 21/09/1996 e sprovvisti di marcatura CE Nel caso di apparecchi sprovvisti di libretto matricolare ENPI o ISPESL, perché mai denunciati dall'utente agli enti preposti, tenuto conto dell'art. l del DPR 459/96 e di successive circolari ISPESL e del Ministero dell'Industria del Commercio e dell' Artigianato, il datore di lavoro deve denunciare l‟apparecchio all'ISPESL competente per territorio, potendo usufruire delle procedure preesistenti (sezione modulistica – n.11). In mancanza di atto certo (punto 6 del modulo citato) è consentita una autocertificazione (vedi “varie”: atto notorio) Modifiche di apparecchi già provvisti di libretto matricolare Nel caso di modifica sostanziale, occorre una nuova immissione sul mercato con marcatura CE della macchina, sia per gli apparecchi omologati secondo le vecchie procedure sia per quelli costruiti e messi in servizio dopo il 21/09/1996. In tal caso occorre richiedere all'ISPESL una nuova verifica. Nel caso di modifica non sostanziale, occorre richiedere una verifica straordinaria alla USL competente per territorio. Cessazione dell'esercizio, trasferimento o spostamento di un apparecchio di sollevamento In questi casi il datore di lavoro deve fornire tempestiva comunicazione per iscritto agli organi di vigilanza competenti per territorio e all'ISPESL, se è gia stata presentata la denuncia ma l'apparecchio non ha ancora avuto la prima verifica da parte dell‟ISPESL.
30
APPARECCHI A PRESSIONE
Il D.M. 1 dicembre 2004, n.329 prevede una serie di adempimenti nell'utilizzo di apparecchiature a pressione che riguardano sia la messa in servizio sia l'utilizzo e regola altresì il regime delle verifiche e delle riqualificazioni periodiche (periodicità fluidi gruppo 1 e gruppo 2). Sono attrezzature a pressione: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili. Sono esclusi dal campo di applicazione del citato D.M. solo gli oggetti previsti dall'art.2 dello stesso, D.M. 1 Dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Data Emanazione: 01/12/2004 Data Pubblicazione: 28/01/2005 G.U. n. 22 del 28 Gennaio 2005, s.o. n. 10
31
VI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
Nel caso in cui l'Azienda rientra negli obblighi di cui al D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999 e s.m.i. (rischi di incidenti rilevanti - Direttiva Seveso) occorre allegare copia della notifica o dichiarazione. La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE, nota anche come “Direttiva Seveso” – dal nome del comune che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell‟ICMESA di Meda) – recepita in Italia con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, che distingue due categorie di regolamentazione per le attività industriali che utilizzano determinate sostanze pericolose (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze). Secondo la direttiva il gestore dell‟impianto deve in ogni caso predisporre per le autorità competenti un‟analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in caso di incidente (“Rapporto di Sicurezza”). Con la legge 19 maggio 1997, n. 137, è stato inoltre introdotto per i fabbricanti l‟obbligo di compilare delle schede di informazione per il pubblico sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e per i sindaci il dovere di renderle note alla popolazione. Il quadro normativo sul rischio industriale è stato successivamente notevolmente innovato dal recepimento della Direttiva comunitaria 96/82/CE (“Seveso II”), avvenuto con il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e con le relative norme di attuazione. Non viene più presa, infatti in considerazione l‟attività industriale ma la presenza di specifiche sostanze pericolose o preparati, che sono individuati per categorie di pericolo e quantità. La definizione di “stabilimento a rischio” comprende pertanto, oltre ad aziende e depositi industriali, anche aziende private o pubbliche operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti dalla normativa stessa. Gli stabilimenti così individuati rientrano in diverse classi di rischio potenziale in funzione della tipologia di processo, e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi presenti al loro interno. Per “incidente rilevante” si intende invece, secondo la norma, un “evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento ... ... e che dia luogo ad un pericolograve, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”. La Direttiva 96/82/CE è stata successivamente modificata dalla Direttiva 2003/105/CE (“Seveso III”) del 16/12/03 che, ad integrazione della Direttiva 96/82/CE, introduce nuove disposizioni che prevedono più severità nei settori dell‟informazione al pubblico e nella formazione per le emergenze e per il personale delle aziende subappaltatrici. E‟ inoltre previsto l‟obbligo, per i gestori degli impianti industriali, di predisporre piante indicanti le zone soggette al rischio di incidenti rilevanti. Le principali novità introdotte con la Seveso III riguardano, in sintesi, alcuni punti fondamentali. Formazione del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante L‟attività formativa, ad ogni livello di organizzazione dell‟azienda, dovrà coinvolgere anche il personale delle imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento. Elenco delle sostanze pericolose e dei quantitativi E‟ stata adottata una definizione più puntuale di alcune sostanze pericolose con la modifica delle relative soglie ai fini della assoggettabilità alla normativa Seveso (sostanze pericolose per l‟ambiente, benzine e gasoli, esplosivi, nitrato di ammonio, etc.). 32
Informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente. Dovranno essere fornite d‟ufficio ad ogni persona e ad ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente industriale. Piano di emergenza interno (PEI) Dovrà essere elaborato consultando il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine.
Gli adempimenti a carico delle aziende Nel nuovo assetto delineato dal D. Lgs. 334/99 le aziende a rischio di incidente rilevante sono suddivise in quattro gruppi, soggetti agli adempimenti di seguito elencati, progressivamente più onerosi in funzione del rischio correlato alle sostanze detenute. 1. Integrazione documento di valutazione dei rischi ex. D. Lgs. 81/08 - Il gestore degli stabilimenti industriali a basso rischio ha obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/08, con l‟individuazione dei rischi di incidente rilevante. 2. Relazione (Articolo 5, comma 3) - Il gestore degli stabilimenti industriali a rischio minore deve presentare una relazione contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all‟adozione di misure di sicurezza appropriate (Piano di Emergenza Interno), all‟informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. Alla relazione deve essere allegata una specifica “Scheda di informazione”. 3. Notifica (Articolo 6) - Tutte le aziende che superano i limiti quantitativi delle sostanze pericolose indicate negli allegati della Direttiva europea 96/82/CE e recepiti dal D.Lgs 334/99, sono tenute ad inviare una notifica con le informazioni essenziali sulle sostanze pericolose detenute, sui rischi derivanti dalle attività svolte negli impianti e sul contesto ambientale circostante allo stabilimento. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell‟uomo e dell‟ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore deve inoltre redigere un Documento relativo alla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l‟attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 4. Rapporto di Sicurezza (Articolo 8) - Le Aziende a maggior rischio, che detengono quantitativi di sostanze pericolose superiori ai limiti massimi indicati dalla norma, devono predisporre, oltre alla notifica di cui al punto precedente, un Rapporto di Sicurezza nel quale si dimostra che l‟impianto è stato progettato, costruito e gestito in modo da prevenire e limitare le eventuali conseguenze degli incidenti rilevanti, individuati e analizzati secondo le norme applicative del Decreto Legislativo 334/99. Anche in questo caso il gestore deve redigere un Documento relativo alla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l‟attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
33
VII PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
D.lgs. 81/08: TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE, CAPO III: PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 246 - Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un‟esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell‟amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Articolo 247 - Definizioni l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo. Articolo 249 - Valutazione del rischio l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell‟esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all‟amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell‟aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. 34
Articolo 250 - Notifica 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. 3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2. 4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione 1. In tutte le attività di cui all‟articolo 246, la concentrazione nell‟aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell‟aria. La protezione deve essere tale da garantire all‟utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell‟aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell‟aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all‟articolo 254 c) l‟utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all‟impegno fisico richiesto dal lavoro, l‟accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all‟articolo 256, comma 4, lettera d); d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall‟art. 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo; e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Articolo 252 - Misure igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all‟articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; 35
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione; Articolo 253 - Controllo dell’esposizione 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell‟aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell‟articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. 2. Il campionamento deve essere rappresentativo dalla concentrazione nell‟aria della polvere proveniente dall‟amianto o dai materiali contenenti amianto. 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. 4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996. 5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. 7. Ai fini della misurazione dell‟amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Articolo 254 - Valore limite 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell‟aria superiore al valore limite. 2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. 3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. 4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall‟articolo 251, comma 1, lettera b); l‟utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all‟impegno fisico richiesto dal lavoro; l‟accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all‟articolo 256, comma 4, lettera d). 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche. 36
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l‟adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall‟articolo 251, comma 1, lettera b); b) provvede all‟affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all‟articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività. Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all‟articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell‟amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell‟amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell‟applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l‟amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell‟assenza di rischi dovuti all‟esposizione all‟amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell‟amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all‟articolo 254, delle misure di cui all‟articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell‟amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l‟organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L‟obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell‟inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall‟organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell‟orario di inizio delle attività 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all‟articolo 250. )
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. Articolo 257 - Informazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all‟esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all‟articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale. 2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate. 37
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprietà dell‟amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un‟esposizione all‟amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l‟eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica. 3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell‟amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell‟amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all‟articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. 2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all‟articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all‟atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all‟opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l‟esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria. 4. Il medico competente, sulla base dell‟evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l‟opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell‟espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l‟efficacia diagnostica Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all‟articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell‟ambiente e l‟uso di idonei DPI, nella valutazione dell‟esposizione accerta che l‟esposizione è stata superiore a quella prevista dall‟articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all‟articolo 240, li iscrive nel registro di cui all‟articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all‟ISPESL. L‟iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l‟obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all‟articolo 251, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all‟ISPESL copia dei documenti di cui al comma l. 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all‟ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. 4. L' ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell‟esposizione. Articolo 261 - Mesoteliomi 1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.
38
RIEPILOGO DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) Richiesta di parere e modulistica allegata compilata in ogni suo punto. b) Relazione descrittiva dell’intervento relativa alla struttura; c) Planimetria aggiornata dell'insediamento, in scala 1/2000, in cui è indicato anche l‟intorno per almeno un raggio di 500 metri, e comunque contenente gli insediamenti limitrofi con le indicazioni di P.R.G. d) Planimetria generale in scala 1:200 con rappresentazione dell‟opera progettata nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze, andamento altimetrico dell‟area e delle zone circostanti, sistemazione della zona non edificata (parcheggi, piazzali, depositi di materiali, alberature e verde), elettrodotti, cabine elettriche di trasformazione, impianti fissi per radiotelecomunicazioni, recinzioni, ingressi e ogni altro elemento occorrente a chiarire esaurientemente i rapporti fra l‟opera e il suolo circostante, sia esso pubblico sia privato. e) Elaborati grafici dell'insediamento (esistente, da progetto, con sovrapposizione) in pianta, prospetti e sezioni quotate, in scala non inferiore 1:100, recanti le seguenti indicazioni: a. eventuale suddivisione in reparti e servizi; b. destinazione d‟uso dei singoli locali (contrassegnati con numeri progressivi); c. n. porte di accesso e apribili verso l'esterno e tipo di apertura; d. n. di aperture finestrate; e. aree destinate alle diverse lavorazioni; f. dislocazione delle macchine e relativo ingombro; g. dislocazioni e numero di eventuali serbatoi di stoccaggio di prodotti liquidi, specificando seminterrati o no ed il tipo dei prodotti contenuti; h. destinazione (di tipo abitato, commerciale, artigianale, industriale ecc.) ed altezza approssimativa di eventuali edifici confinanti; f) Relazione Tecnica del ciclo di lavorazione con la evidenziazione delle fasi lavorative e le misure di prevenzione e di protezione che saranno adottate per la sicurezza e la salute dei lavoratori. g) Schede tecniche di sicurezza; h) Copia dei rapporti di valutazione dei rischi; i) Protocollo diagnostico seguito per gli accertamenti sanitari periodici; j)
Eventuale denuncia di cui al DPR 185/64 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
k) Note tecniche degli impianti per l'arazione artificiale; l) Relazione e note tecniche per gli impianti di riscaldamento; m) Dichiarazioni di conformità degli impianti, come da normativa vigente. n) ATTESTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO; o) Copie denuncia impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, presentate all’I.S.P.E.S.L.; 39
p) Copia della denuncia degli impianti di sollevamento; q) Copia della richiesta di verifica dei recipienti in pressione; r) Eventuale copia della notifica o dichiarazione per le aziende che superano i limiti quantitativi delle sostanze pericolose indicate negli allegati della Direttiva europea 96/82/CE e recepiti dal D.Lgs 334/99; s) Copia della richiesta dell’esame a progetto presentata al competente Comando dei VV.F. o, copia del parere rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. F. in merito a tale progetto (per le sole aziende o lavorazioni soggette di cui al D.M. 16.02.82), o dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che “nelll’azienda non si svolgono attività elencate nel D.M. 16/02/1982 ”.* (Vedi pagina 41 e ss.)
t) Copia del versamento di Euro 150,00 su conto corrente n. 49436850 intestato a : “Azienda Sanitaria Provinciale 3 di Catania - Settore d’Igiene e Sanità Pubblica- causale, rilascio parere di competenza.
40
*DM 16/02/1982 Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile, n.98). Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Articolo 1 I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto. I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del “Certificato di prevenzione incendi” quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano
a mutare le condizioni
di
sicurezza precedentemente accertate,
indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei ”Certificati di prevenzione incendi” già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti. Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico “Certificato di prevenzione incendi” relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.
41
ALLEGATO 1 elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n.966) Attività
periodicità della visita in anni
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
(3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
(6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a. compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
(6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
(3
b. disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500kg
(6
- per quantitativi complessivi superiori a 500kg
(3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
(6
- per capacità complessiva superiore a 2mc
(3
b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
(6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
(3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
(6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
(6
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
(u.t.
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
(6
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
(6
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
(6
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi
(6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
(6
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 ºC con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
(3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 ºC a 125 ºC, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5mc
(3
42
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili
(6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
(6
b) per uso industriale, artigianale, agricolo o privato capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
(3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
(6
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
(3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1mc
(6
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
(6
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500kg
(3
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi da 500 a 1000 kg
(6
- con quantitativi superiori a 1000 kg
(3
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
(6
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc
(6
- con capacità superiore a 10 mc
(3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
(3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici
(3
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
(6
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
(3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
(3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
(3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
(3
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi
(6
43
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
(3
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
(3
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
(6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
(3
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
(6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
(6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
(6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
(6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
(6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
(6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li
(6
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
(6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
(6
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
(6
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5kg
(3
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100m: - da 500 a 1000 q.li
(6
- superiore a 1000 q.li
(3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: - da 50 a 1000 q.li
(6
- oltre 1000 q.li
(3
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: - da 50 a 1000 q.li.
(6
- oltre 1000 q.li.
(3
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: - da 25 a 75 addetti 44
(6
- con oltre 75 addetti
(3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
(6
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
(6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
(6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
(6
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
(6
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
(6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
(6
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
(3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
(6
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
(3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
(6
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
(6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
(6
63) Centrali termoelettriche
(3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
(6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
(6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
(3
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
(3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
(6
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti
(6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
(6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
(6
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
(6
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
(3
74) Cementifici
(3
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
(6
45
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
(6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
(6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
(6
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
(6
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto), impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi, impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
(6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
(3
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti
(u.t.
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
(6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto
(6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
(6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
(6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
(6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
(6
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
(u.t.
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664
(u.t.
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
(6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
(6
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
(6
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 met
(u.t.
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
(u.t.
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 88
(u.t.
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
(u.t.
46
47