la formazione degli operatori delle attrezzature di lavoro - Verifiche

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informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, relativamente: ▫ alle condizioni di impiego delle attrezzature;. ▫ alle situazioni ...
LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Ing. Mario ALVINO V. Presid. e Coord. naz.le AIAS

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La fonte giuridica La regolamentazione attuale (d.lgs. n. 81/08 e s. m. i.) in materia di formazione ed addestramento si compone di:  una serie di prescrizioni applicabili al caso generale (art. 37),  e di specifiche disposizioni riferite a particolari tipologie di rischio o di operazioni lavorative. Tra queste ultime, per quel che riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro, il riferimento è quello dell’articolo 73.

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Le principali disposizioni per il caso generale (art. 37) prevedono:  che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata … riferita, in particolare, a: ▪ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, … ; (aspetti generali di sicurezza sul lavoro), ▪ rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (prescrizioni particolari per settore). 3

Riguardo alle attrezzature di lavoro, l’articolo 73 stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché :  gli addetti dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, relativamente:  alle condizioni di impiego delle attrezzature;  alle situazioni anormali prevedibili.  i lavoratori siano informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso, sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante, anche se da essi non usate direttamente ...  gli operatori di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari … ricevano formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 4

Da rilevare in particolare il c. 5 dell’art. 73 “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.” L’accordo in questione è stato approvato il 22.02.2012 5

Gli orientamenti generali dell’accordo ex art. 73.5



le attrezzature di lavoro da assoggettare a “patentino” sono state individuate tra quelle, particolarmente complesse, che presentano:  elevati livelli di rischio residuo  rischi anche per altre persone,



i requisiti dei soggetti formatori sono stati fissati in maniera particolarmente stringente per effetto della maggiore e decisiva rilevanza che in questo caso ha il fattore addestramento. 6

Le attrezzature interessate

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Gru a torre, mobili e su autocarro Piattaforme di lavoro mobili elevabili Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi Escavatori idraulici e a fune Pale caricatrici frontali Terne Autoribaltabili a cingoli Pompe per calcestruzzo Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Carrelli industriali semoventi Trattori agricoli o forestali 7

Articolazione corsi

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PLE con stab.: MG 1 h + MT 3 h + MP 4 h = 8 h PLE senza stab.: MG 1 h + MT 3 h + MP 4 h = 8 h PLE con e senza stab. : MG 1 h + MT 3 h + MP 8 h = 12 h



GRU caricatrici idrauliche: MG 1 h + MT 3 h + MP 8 h = 12 h



GRU a torre a rotazione in basso: MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h GRU a torre a rotazione in alto: MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h



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Articolazione corsi

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CARRELLI ind.li semoventi: MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h CARRELLI a braccio telescopico: MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h CARRELLI a braccio telescopico “rotativi”: MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h GRU mobili su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso: MG 1 h + MT 6 h + MP 7 h = 14 h GRU mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile: corso “base” + MT 4 h + MP 4 h = 8 ore per un totale di 22 h 9

Articolazione corsi

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TRATTORI agricoli e forestali a ruote: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h TRATTORI agricoli e forestali a cingoli: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h ESCAVATORI idraulici: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h ESCAVATORI a funi: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h PALE CARICATRICI frontali: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h TERNE: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h AUTORIBALTABILI a cingoli: MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h Esc. Idraulici-Pale caric.-Terne: MG 1 h + MT 3 h + MP 12 h = 16 h POMPE per cls: MG 1 h + MT 3 h + MP 4 h = 8 h 10

Soggetti formatori

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Regioni e province autonome o soggetti da loro accreditati ai sensi dell’intesa del 20.03.2008 MLPS, INAIL, Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore, anche tramite loro società di servizi partecipate, Ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al c. 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le Associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali,

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Soggetti formatori



aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici di attrezzature, organizzate per la formazione e accreditate secondo il modello di cui all’intesa del 20.03.2008,



soggetti formatori specializzati nella formazione per le attrezzature elencate, con esperienza almeno quinquennale nella formazione, accreditati secondo il modello di cui all’intesa del 20.03.2008, 12

Soggetti formatori







soggetti formatori non specializzati, con esperienza almeno decennale nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, accreditati secondo il modello di cui all’intesa del 20.03.2008, enti bilaterali, quali definiti all’art. 2, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, e smi, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, c. 1, lett. ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego della attrezzatura oggetto della formazione, scuole edili costituite nell’ambito dei suddetti organismi paritetici. 13

Individuazione e requisiti dei docenti

Le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti teorici, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione (in sicurezza) delle attrezzature di che trattasi. 14

Organizzazione L'organizzazione dei corsi di formazione deve considerare le seguenti condizioni: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente, b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità, d) per le attività pratiche rapporto istruttore/allievi non superiore ad 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi), e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura in modo adeguato, f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo. 15

Validità ed Aggiornamento



Validità dell’abilitazione = 5 anni



Aggiornamento dell’abilitazione è richiesta a cadenza di ogni 5 anni, con corso di durata di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici

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La formazione pregressa Sono riconosciuti i corsi :  di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, comprensivi di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento,  di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo se comprensivi di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento ed integrati con modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo,  di qualsiasi durata, ma non completati da verifica finale di apprendimento, purché integrati con un modulo di aggiornamento e verifica finale dell’apprendimento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo. 17

Riconoscimento dei corsi già effettuati Per il riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore dell’accordo, occorre che il corso sia documentato tramite registro recante:

 elenco dei partecipanti (con firme),  nominativi e firme dei docenti,  contenuti,  ora di inizio e fine,  esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. 18

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Mario ALVINO V. Pres. e Coord. naz.le AIAS

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