L'accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 relativo alla formazione sulle
attrezzature di lavoro rappresenta un chiaro passo avanti nella definizione degli
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La formazione sulle attrezzature di lavoro: alcuni commenti Alessandro Mazzeranghi, MECQ S.r.l. L’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 relativo alla formazione sulle attrezzature di lavoro rappresenta un chiaro passo avanti nella definizione degli idonei percorsi formativi per il personale addetto all’uso di attrezzature ritenute particolarmente pericolose. Con questa definizione non intendiamo solo sottolineare la potenzialità di rischio delle attrezzature in oggetto, ma anche l’importanza di una giusta conduzione delle stesse in ottica di prevenzione.
QUALI ATTREZZATURE ? Le attrezzature di cui si ragiona, nel definire un preciso percorso formativo che di fatto supera qualunque valutazione del datore di lavoro, sono le seguenti: •
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
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Gru a torre
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Gru mobile
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Gru per autocarro
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Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
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Trattori agricoli o forestali
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Macchine movimento terra
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Pompe per calcestruzzo
Come si vede sono attrezzature dall’uso apparentemente elementare, ma per le quali un errore di utilizzo può comportare rischi considerevoli. E si noti che per diverse di queste attrezzature già esistevano linee guida e buone prassi che prevedevano anche una formazione specifica degli addetti (ricordiamo, a tal proposito, la vasta serie di documenti inerenti la formazione degli addetti ai carrelli elevatori).
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QUALE FORMAZIONE ? Il secondo aspetto considerato nella linea guida è il tipo di formazione da erogare: si tratta di un insieme di formazione teorica e addestramento pratico sulla attrezzatura in cui prevale i l secondo elemento. Assolutamente corretto, anche se i quantitativi di formazione e addestramento per i neo addetti ci sembrano francamente eccessivi (per un carrello elevatore arriviamo alle 16 ore proposte già da diversi enti di controllo territoriali; chi scrive ritiene che siano davvero troppe, e lo ritiene principalmente in virtù delle esperienze maturate sul campo). È invece molto molto positiva l’idea dell’aggiornamento, in quanto è l’unico strumento per rimuovere le cattive abitudini che si possono prendere utilizzando frequentemente una attrezzatura pericolosa (anche molto pericolosa) di cui col tempo si tende (facilmente) a sottovalutare il potenziale di rischio. Quanti carrellisti esperti non indossano la cintura di sicurezza quando guidano il carrello elevatore? Perché non la indossano? Per pigrizia, certo, ma anche per troppa sicurezza. Quindi lo schema assolutamente condivisibile è: •
Formazione iniziale o integrazione di una formazione pregressa
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Aggiornamenti periodici nel corso dell’intera carriera lavorativa
Ripetiamo: la formazione iniziale per i neo addetti è, a nostro avviso, troppo pesante dovendo essere tutta precedente all’affidamento del ruolo. Non sarebbe troppa se fosse divisa in due step, di cui il secondo da attuarsi dopo un certo periodo di prudente utilizzo della attrezzatura.
QUALI FORMATORI ? Anche qui ottimo l’approccio adottato: formatori esperti non in formazione ma esperti sulle specifiche attrezzature. Se andiamo a considerare l’elenco troviamo attrezzature di alcuni settori molto diversi (edilizia, industria, installazioni impiantistiche ecc.), che quindi richiedono davvero competenze diverse. Infatti quello che conta, spesso, nella formazione sulla sicurezza non sono tanto o solo le caratteristiche delle attrezzature bensì le modalità di utilizzo delle stesse. Se chi forma e addestra non ha una specifica competenza su questi aspetti praticamente una rilevante percentuale dello sforzo formativo è inutile. Altro aspetto, secondo noi nascosto nelle indicazioni sulla esperienza dei formatori, è la necessità di avere una capacità di comunicazione con gli addetti all’uso sul campo di determinate attrezzature che consenta un serio scambio di esperienze pratiche anche nella fase formativa così detta teorica. Se la nostra interpretazione è corretta anche questo aspetto è molto positivo. Un esempio: chi deve fare formazione sull’uso in sicurezza di una gru a torre deve sapere quali difficoltà si incontrano in un cantiere quando si usa questo tipo di gru. Io potrei essere il massimo progetti sta esperto delle gru a torre, ma non necessariamente avrei l’esperienza per tenere questo genere di formazione. È la descrizione dei casi pratici che possono accedere sul campo che qualifica la formazione.
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[email protected] CONCLUSIONI Il giudizio è molto positivo, le indicazioni fornite vanno assolutamente nella direzione giusta anche se qualche eccesso sulle quantità si può rilevare. Ma quello che è importante è che in un documento così puntuale si delinei chiaramente un percorso formativo relativamente ad alcune attrezzature di lavoro pericolose, che nei suoi principi fondanti dovrà essere seguito dai datori di lavoro anche nella progettazione della formazione su altre attrezzature di lavoro pericolose, che a sua volta andrà a essere parte integrante della formazione sui rischi specifici. Un ultimo punto di attenzione: la formazione sui rischi specifici che emergono in sede di utilizzo delle attrezzature di lavoro, indipendentemente dal contesto normativo che la determina, deve essere orientata necessariamente a un trasferimento di esperienze concrete sulle modalità di uso sicuro delle attrezzature, e quindi deve riferirsi alle specifiche attrezzature messe a disposizione di gruppi omogenei di lavoratori. Questo è un concetto che a nostro avviso si estrapola facilmente dal contenuto dell’accordo.
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