9 nov 2009 ... 1. Modulo per il controllo assenze dei conducenti. Il D.Lgs. 144 del 4 Agosto
2008 ha previsto all'art. 9 che i conducenti (indipendentemente ...
Modulo per il controllo assenze dei conducenti Il D.Lgs. 144 del 4 Agosto 2008 ha previsto all’art. 9 che i conducenti (indipendentemente dal fatto che siano appartenenti al settore dell’autotrasporto o meno) che effettuano, ai sensi del regolamento (CE) n. 561/06, trasporto su strada: • di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 tonnellate; • di passeggeri, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine debbano tenere a disposizione a bordo del veicolo il modulo per il controllo delle assenze dei conducenti. Il modulo deve essere utilizzato per annotare solo le assenze per malattia o per ferie annuali di un conducente, oppure quando il conducente abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento sui tempi di guida, pausa e riposo (CE n. 51/06). Il datore di lavoro dovrà quindi indicare il periodo di assenza (caselle 11 e 12) e, nel caso ci si trovi in una delle casistiche descritte, barrare le caselle 13, 14 o 15 del modulo di cui sopra. Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, deve essere compilato in tutti i suoi campi a macchina o a computer. Per essere valido, il formulario deve essere firmato in originale sia dal rappresentante dell’impresa che dal conducente prima del viaggio. Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una volta in qualità di rappresentante dell’impresa e una seconda volta in qualità di conducente. Il testo del modulo non può essere modificato né lo stesso può essere preformato né può essere modificato da dichiarazioni manoscritte. Il suddetto modulo deve essere custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo a cui il modulo si affianca. La documentazione, che annota le assenze avvenute nei 28 giorni precedenti l’effettuazione della prestazione lavorativa, deve essere tenuta a bordo del veicolo. La medesima documentazione va conservata nella sede dell’impresa per almeno un anno dalla data di compilazione.
1
Il decreto legislativo dispone che chi non ha con sé, altera o compila in maniera incompleta il modulo attestante i periodi di assenza è soggetto ad una sanzione compresa tra 143 e 570 €. Poiché, come illustrato, il modulo deve essere compilato a macchina o a computer, l’Associazione UNICAP è a disposizione degli Associati per fornire il file del “Modulo per il controllo assenze dei conducenti”. Gli Associati che ne faranno richiesta riceveranno tale file a mezzo posta elettronica.
Compensazione dei crediti - novità La compensazione nel modello F24 dei crediti Iva di importo superiore a 10.000 € potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivi a quello di presentazione: • della dichiarazione annuale; • ovvero dell’istanza trimestrale (modello TR). Le nuove disposizioni sulle compensazione dei crediti Iva avranno effetto a partire dall’01.01.2010 anche con riferimento ai crediti Iva trimestrali (comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01.07.2009). Quindi, ad esempio, il credito Iva relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall’ 01.01.2010. Nulla cambia, invece, in relazione alla compensazione dei crediti Iva (annuale o trimestrali) nell’ambito dei versamenti con il modello F24 in scadenza nel secondo semestre 2009. Chi effettuerà la compensazione, nel modello F24, di crediti Iva superiori a 10.000 € annui dovrà utilizzare, per la presentazione dell’F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (l’Agenzia comunicherà le modalità tecniche). Non si potranno quindi più utilizzare le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste. L’utilizzo in compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 € (10.000 € nella versione originaria del D.L. 78/09) presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi: • l’apposizione, da parte di un soggetto abilitato (es. commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile) del visto di conformità dei dati della dichiarazione alla documentazione e alle scritture contabili; 2
• oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), attestante la corrispondenza dei dati della dichiarazione alle scritture contabili e relativa documentazione. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, possono presentare la dichiarazione in forma autonoma dal 1° Febbraio anziché nell’ambito del modello Unico. In tal caso la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva presentata entro Febbraio potrà essere effettuata dal 16 Marzo. Le sanzioni per l’utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti non possono più essere definite in maniera agevolata.
Vendita di documenti di viaggio per i trasporti pubblici urbani e di documenti di sosta in parcheggio Per le vendite dei documenti di viaggio per i trasporti pubblici urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi di veicoli, l’Iva è dovuta (regime “monofase”) dall’esercente l’attività di trasporto o l’attività di gestione dell’autoparcheggio sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Con D.M. del 30.07.09, che entrerà in vigore il 01.10.09, sono state emanate le disposizioni attuative sull’argomento. In particolare, è previsto che, nei documenti rilasciati per la vendita, l’Iva non vada indicata separatamente dal prezzo della prestazione, salvo che per vendite effettuate a imprenditori, artisti o professionisti; in tal caso, la fattura è emessa dall’esercente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. L’esercente l’attività di trasporto o di gestione dell’autoparcheggio annota in un apposito registro le vendite dei documenti di viaggio o di sosta e sul registro dei corrispettivi, entro il 15 del mese successivo alla consegna o spedizione dei documenti, l’ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese precedente. L’esercente l’attività di trasporto annota nel registro corrispettivi, entro il primo giorno non festivo successivo al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, relativo all’emissione o riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o microprocessore riprogrammabile. L’esercente 3
l’attività di gestione autoparcheggio analogamente annota l’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o strumenti simili.
Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali Il D.L. 78/09 convertito prevede ulteriori misure di contrasto ai paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali internazionali. Viene introdotta una presunzione in capo a persone fisiche, società semplici e agli enti non commerciali, relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarati nel quadro RW del modello Unico. Salva la prova contraria e i casi di esonero dalla compilazione del suddetto quadro RW, infatti, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si presumono costituite, ai soli fini fiscali, con redditi sottratti a tassazione. Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova che per la costituzione degli investimenti e delle attività estere sono stati utilizzati redditi tassati, è previsto il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi. Sono inoltre aumentate le sanzioni connesse alla compilazione del quadro RW. Si passa, infatti da una sanzione pecuniaria amministrativa dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati ad una che varia dal 10% al 50% degli stessi.
Detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature (“Tremonti-ter”) Con la “manovra d’estate” (D.L. 78/09 convertito nella L. 102/09) è stato ripristinato un incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in nuovi macchinari/apparecchiature (“Tremonti-ter”). L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa (anche neo costituita) mentre sono esclusi i lavoratori autonomi (professionisti). I titolari di attività industriali a rischio di rilevanti incidenti sul lavoro connessi con determinate sostanze pericolose, possono beneficiare dell’agevolazione soltanto se hanno rispettato gli obblighi e prescrizioni previste dal D.Lgs. 334/99 riguardante il controllo di tali rischi. 4
Sono agevolabili gli investimenti di macchinari/apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (macchine che intervengono meccanicamente o termicamente sui processi di lavorazione); non sono compresi immobili, autoveicoli, computer. Sono agevolabili solo i beni nuovi, oggetto di investimenti mediante acquisto, leasing o appalto effettuati dall’01.07.09 al 30.06.10. Per individuare il momento di effettuazione dell’ investimento si fa riferimento: • per acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni; • per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate; • per investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento lavori da parte del committente; • per gli investimenti mediante leasing, alla data in cui il bene è consegnato. L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati; in sede di dichiarazione si effettua una sottrazione. La detassazione si opera sui redditi (IRPEF/IRES), ma non ai fini IRAP. L’agevolazione ha effetto sul versamento del saldo delle imposte dei redditi dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati i versamenti. In pratica: • investimenti fatti nel secondo semestre 2009 agevolano il versamento del saldo delle imposte 2009 (in genere 16.06.10); • investimenti fatti nel primo semestre 2010 agevaolano il versamento del saldo delle imposte 2010 (in genere 16.06.11). L’agevolazione viene revocata nel caso in cui l’imprenditore, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto: • ceda i beni agevolati a terzi; • destini i beni a finalità diverse all’esercizio d’impresa.
Irpef – Ristrutturazioni edilizie e acquisto mobili ed elettrodomestici 5
Il D.L. 05/09 (art. 2) prevede una detrazione Irpef del 20% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinarsi ad abitazioni per cui si usufruisce di beneficio fiscale previsto per ristrutturazioni edilizie. Presupposto è che si tratti di interventi di recupero di patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali iniziati dal 01.07.08. In particolare deve trattarsi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (rispettivamente lett. b, c, d dell’art. 31, L. 457/78). Per aver diritto alla nuova agevolazione il contribuente deve aver inviato (anche prima del 01.07.08) al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate comunicazione di inizio lavori il 01.07.08 o data posteriore. Il contribuente deve aver sostenuto effettivamente le spese di ristrutturazione per cui è prevista l’agevolazione Irpef del 36%. Sono esclusi, per l’agevolazione fiscale di cui si parla, interventi che hanno per oggetto parti comuni di edifici, relativi a manutenzione ordinaria, relativi a autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre l’unità abitativa non deve essere acquistata dall’impresa che ha eseguito la ristrutturazione. Beni che hanno diritto all’agevolazione sono: mobili, elettrodomestici (con efficienza energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi, computer; tali beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione. Per sostituzione di frigoriferi e congelatori (classe non inferiore ad A+) è prevista una specifica detrazione (non inerente a quella di cui stiamo parlando) del 20% relativa a spese documentate sostenute entro il 31.12.10 fino a un valore massimo della detrazione di 200 € per apparecchio. La detrazione per mobili, etc. è cumulabile con quella per frigoriferi e congelatori. La detrazione in oggetto è del 20% del costo di acquisto (Iva inclusa). Va calcolata su un massimo complessivo non superiore a 10.000 € e ripartita in 5 quote annuali. La detrazione spetta per ciascuna unità abitativa indipendentemente dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa. Un singolo contribuente ha diritto alla detrazione per più unità abitative (fino a 10.000 € si spese per ciascuna). Il pagamento dei beni oggetto della detrazione deve essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino: la causale 6
del pagamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento, il codice fiscale o partita Iva del soggetto a cui si fa il bonifico.
Certificazione energetica degli edifici – Regione Piemonte La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il 04.08.09 le Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici relative alla L.R. 13/07. Sono disciplinati i seguenti aspetti: • elenco dei professionisti e soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica; • modalità di svolgimento del corso di formazione; • modello dell’attestato di certificazione energetica; • procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione e classificazione degli edifici; • sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici. La certificazione degli edifici è obbligatoria 1° Luglio 2009. La certificazione redatta secondo le procedure regionali si applica dal 1° Ottobre 2009. Gli attestati vanno inviati tramite raccomandata a: REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche – Via Pomba, 29 – 10123 Torino. La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni. L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni. Sono esenti dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi.
I QUESITI DEGLI ASSOCIATI E’ vero che è stato diminuito il limite di esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva? 7
Viene ridotto a 25.000 € (era 25.822,84 € pari a 50 milioni di Lire) il limite di volume d’affari per l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva. Quindi i contribuenti con volume d’affari tra 25.000 e 25.822,84 € diventano obbligati a presentare la comunicazione dati Iva.
16 lunedì
Principali scadenze di novembre IVA - Contribuenti trimestrali Determinazione, da parte dei contribuenti trimestrali, della differenza a credito o a debito verso l’erario ed eventuale versamento di quanto dovuto. IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente Scade il termine di versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando il modello F. 24. INPS - Contributi mensili Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Inps – Artigiani e Commercianti Contributo alla gestione separata su determinati redditi di lavoro autonomo Termine per versare il contributo relativo ai compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel mese precedente. Comunicazione della lettera di intento Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto
nel mese precedente la dichiarazione d’intento, per comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 30 lunedì
IMPOSTE – Versamento seconda o unica rata Termine ultimo per i contribuenti per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) Irpef, Irpeg o Irap mediante versamento, tramite mod. F. 24, presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i 8
concessionari della riscossione. ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Versamento contributi Gli artigiani e i commercianti devono effettuare il pagamento della seconda rata sul reddito, eccedente il minimale, mediante versamento effettuato con il modello unificato F 24. Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell’impresa familiare. Scheda carburanti Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa per rilevare con periodicità mensile il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti. Principali scadenze di dicembre IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di 16 lavoro autonomo, di lavoro dipendente mercoledì Scade il termine di versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando il modello F. 24. INPS - Contributi mensili Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali del mese precedente. Inps - Contributo alla gestione separata su determinati redditi di lavoro autonomo Versamento del contributo relativo ai compensi per rapporti di Collaborazione pagati nel mese precedente. Comunicazione della lettera di intento Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto
nel mese precedente la dichiarazione d’intento, per comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. ICI – Saldo del tributo Versamento da parte dei proprietari di beni immobili o dei titolari di diritti reali di godimento sugli stessi del saldo ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) dovuto per l’intero anno 9
meno l’acconto già pagato (lo scorso 30 giugno) con la prima rata (50%). Si può pagare in posta, in banca o direttamente presso il concessionario. 27 IVA – Acconto domenica Versamento dell’acconto Iva: • per il mese di dicembre da parte dei contribuenti mensili (codice tributo: 6013); • per il quarto trimestre da parte dei contribuenti trimestrali (codice tributo: 6035). Il versamento può essere ancora effettuato presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del mod. F.24. 31 TOSAP – Denuncia delle nuove occupazioni giovedì Presentazione della denuncia delle nuove concessioni e delle variazioni intervenute nell’occupazione permanente del suolo pubblico e al pagamento del relativo tributo. Iscrizione all’Albo degli Autrasportatori Ultimo giorno utile per versare la quota d’iscrizione, per l’anno 2010, all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi. VARIAZIONI ANNUALI ISTAT
Nella tabella che segue si riporta l’aumento ISTAT, calcolato in base all’indice dei prezzi al consumo, ridotto al 75%, da applicare al canone di locazione. Settembre 2009
Periodo di riferimento Annuale Biennale
0,075 % 2,850 %
L'Associazione Unicap attiva il nuovo servizio di CONSULENZA SUI MUTUI CASA e MUTUI PER LE IMPRESE a cura del Dott. Fabrizio Ranieri. Ogni 2° lunedì del mese, a partire da lunedì 9/11/2009, con orario dalle 14,30 alle 16,00. Il servizio è gratuito e riservato agli Associati Unicap. 1
1