regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneita'

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Dipartimento dei trasporti Terrestri “Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - quesiti e tipi di esercitazione”.
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 dd. 29.05.2009

Indice Art. 1 Fonti normative e finalità Art. 2 Svolgimento degli esami Art. 3 Idoneità professionale all’esercizio dell’attività Art. 4 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale Art. 5 Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale Art. 6 Istituzione dei diritti Art. 7 Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori Art. 8 Compiti della Commissione Provinciale Art. 9 Attività dell’Ufficio Art. 10 Programma d’esame Art. 11 Struttura e tipologie dell’esame Art. 12 Modalità di effettuazione dell’esame di idoneità professionale Art. 13 Esame di controllo ed esame integrativo Art. 14 Attestato di idoneità professionale ed approvazione dei risultati Art. 15. Convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami Art. 16 Ricorsi Art. 17 Norme transitorie. Art. 18 Entrata in vigore

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Art. 1 Fonti normative e finalità 1.

Ai sensi e per gli effetti ed in conformità del Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 111, “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti“, della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 “attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità” la competenza in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori ivi compresa la nomina della Commissione è attribuita alla Provincia.

2.

La materia è, inoltre, regolata dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci” e dal decreto dirigenziale 14 gennaio 2008 n. 126 emanato dal capo Dipartimento dei trasporti Terrestri “Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - quesiti e tipi di esercitazione”.

3.

Il presente regolamento disciplina, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività: -

determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;

-

determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d'esame;

-

determinazione dei criteri e delle modalità per l' espletamento degli esami;

-

modalità per il rilascio degli attestati.

Art. 2 Svolgimento degli esami 1.

Gli esami si svolgono secondo un calendario stabilito dal Dirigente del servizio Motorizzazione Civile , in relazione alle domande e alle disponibilità degli uffici, nel rispetto dei requisiti e dei criteri determinati dal presente regolamento.

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Art. 3 Idoneità professionale all’esercizio dell’attività 1.

Ai sensi dell’ art. 3 del D.lgs 395/2000 l’idoneità professionale alla direzione delle attività per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito “nazionale e internazionale” oppure esclusivamente in ambito “nazionale” è certificata dal possesso dell’attestato di cui all’art. 9 del medesimo D.Lgs., rilasciato dal Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile della Provincia di Trieste, previo superamento dell’esame di cui all’art. 11 , ovvero dell’esame di controllo ovvero dell’esame integrativo di cui art. 13, svolto davanti all’apposita Commissione Provinciale.

Art. 4 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale 1.

Possono partecipare agli esami le persone di cui al comma 6 dell’art.8 del D.lgs. 395/2000.

2.

I soggetti di cui al comma precedente devono, essere in possesso, in alternativa: •

dell’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;

• 3.

del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.

Nelle more del rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 2, si può accedere all’esame producendo la certificazione dell’organismo di formazione professionale accreditato, che attesti l’ultimazione e la regolare frequenza del corso di preparazione all’esame di idoneità professionale.

4.

La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell’esame di idoneità professionale, di copia dell’attestato di frequenza del corso comporta il perfezionamento della posizione dell’esaminato, con conseguente rilascio dell’attestato di cui all’art. 14.

Art.5 Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale 1.

Chi intende sostenere l’esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla Provincia di Trieste – Motorizzazione Civile.

2.

La domanda, redatta in unico esemplare e in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000.

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3.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità: a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di cose per conto di terzi in ambito “nazionale e internazionale”, esclusivamente in ambito “nazionale”, l’esame di controllo in ambito “nazionale e internazionale” ovvero l’esame di controllo esclusivamente in ambito “nazionale”, l’esame integrativo “internazionale” al fine di consentire ai possessori del requisito dell’idoneità per il solo trasporto nazionale, di conseguire l’idoneità per il trasporto nazionale e internazionale. c) di possedere i requisiti indicati all’art. 4.

4.

Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

5.

Alla domanda è allegata l’attestazione dell’avvenuto versamento del diritto previsto dall’art. 6 del presente regolamento.

6.

La domanda d’esame è valida per partecipare ad una sola seduta d’esame; la mancata presentazione all’esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.

7.

I candidati, potranno ripetere l’esame in caso di esito negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta.

Art. 6 Istituzione del diritto per l’ammissione all’esame 1.

E’ istituito il diritto per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori.

2.

Il diritto è fissato in € 50,00.

3.

Con cadenza biennale la misura del diritto viene verificata e/o aggiornata su valutazione della Giunta Provinciale.

Art. 7 Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori 1.

Le Commissioni Provinciali per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori, hanno la seguente composizione:

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a) il dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) un dipendente della Motorizzazione Civile con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D; c) un esperto in Ragioneria che può essere scelto anche tra i dipendenti dell’amministrazione provinciale; d) un esperto in diritto designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori merci per la Commissione merci e tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori per la Commissione viaggiatori indicati collegialmente dalle stesse associazioni individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio; 2.

In corrispondenza di ciascuno dei componenti, ad eccezione del Presidente di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione Provinciale solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l’intera durata della seduta e comunque per l’intera correzione di tutti gli elaborati, qualora svolta in più sedute..

3.

La nomina dei componenti, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale a seguito di deliberazione della giunta.

4. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Motorizzazione Civile, con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C designato con atto del dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, che qualora necessario dispone anche in merito all’eventuale supplenza. 5. I componenti della Commissione Provinciale durano in carica sino a nuova determinazione dell’Amministrazione Provinciale, la quale provvede o direttamente o su nuova designazione nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. 6. In caso di dimissioni volontarie, esse sono accolte con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente. 7. La Commissione Provinciale ha sede presso la Provincia di Trieste. 8. Al Presidente, ai componenti e al segretario della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 50,00. 9. Ai dipendenti della Provincia il gettone di presenza è dovuto solo se la partecipazione alla seduta avviene al di fuori dell’orario di servizio. 10. Il Segretario della Commissione Provinciale provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per

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conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore. 11. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi della Commissione, o dei rispettivi supplenti. 12. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti. 13. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all’organismo competente e dal medesimo effettuata.

Art. 8 Compiti della Commissione Provinciale 1.

La Commissione Provinciale provvede a: a) redigere l’elenco dei quesiti d’esame e delle relative risposte; b) espletare l’esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento; c) determinare l’esito finale, redigendo apposito verbale d’esame.

2.

Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione Provinciale può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 9 Attività dell’ufficio 1.

Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono valutate dall’ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2.

In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può disporre l’integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all’esame.

3.

In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l’ufficio esclude il candidato dall’ammissione all’esame di abilitazione, con motivato parere.

4.

In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell’ammissione.

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5.

L’ufficio comunica la data dell’esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare all’indirizzo indicato nella domanda dall’interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 20 giorni rispetto al giorno fissato per l’esame.

Art. 10 Programma d’esame 1.

Il programma d’esame è quello stabilito dal D.lgs n. 395/2000 e successive disposizioni applicative e modificazioni.

Art. 11 Struttura e tipologie dell’esame 1.

L’esame si compone di due distinte prove: a) una prova sulla base di 60 domande con quattro risposte predefinite di cui solamente una corretta; b) un’esercitazione su un caso pratico con previsione di quattro problematiche a risposta aperta relativi al programma d’esame.

2.

Per ciascuna delle prove di cui al precedente comma il candidato dispone di due ore.

3.

Tanto i quesiti della lettera a), quanto il caso pratico della lettera b) di cui al comma 1 saranno ricavati dalla banca dati presente sul sito internet del Ministero dei Trasporti.

4.

Ai sensi del D.Lvo 395/2000 e del D.D. 126/2008, sono definite le seguenti tipologie d’esame. a) esame per il conseguimento dell’idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (esame completo); b) esame per il conseguimento dell’idoneità per il solo trasporto in ambito nazionale; c) esame integrativo ai fini di consentire ai possessori dell’idoneità per il solo trasporto nazionale, di conseguire l’idoneità per il trasporto nazionale ed internazionale; d) esame di controllo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione dell’attività di trasportatore su strada , nell’interesse di una o più imprese, che regolarmente la esercitano.

5.

Ai fini dell’espletamento delle prove d’esame, ci si avvale di apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti. La scelta informatica dei quesiti, diversi per ogni candidato, avviene alla presenza della Commissione che procede altresì alla scelta del caso pratico unico per ciascuna tipologia d’esame. Il testo delle prove, predisposte in forma anonima, viene distribuito ai candidati in modo casuale

Art. 12 Modalità di effettuazione e valutazione dell’esame 8

1.

Gli esami si svolgono con cadenza quadrimestrale secondo le modalità previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 395/2000 . Si procede ad indire sessioni straordinarie qualora siano presenti agli atti un numero di domande superiore a 30 .

2.

Per essere ammessi a sostenere l’esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti ed in corso di validità.

3.

Per la valutazione della prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a) sono attribuiti al massimo sessanta punti, un punto per ogni risposta esatta; per la valutazione della prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b) sono attribuiti al massimo quaranta punti, assegnando ad ogni problematica un punteggio da uno a dieci.

4.

L’esame di cui all’articolo 11 comma 4 lettera a) e b) è superato se il candidato ottiene: un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti di cui: •

almeno trenta punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a), rispondendo

esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia; •

almeno venti punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b),conseguendo la

sufficienza (punteggio 6) in almeno tre problematiche su quattro. 5.

Se il candidato non supera la prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a), la Commissione non procederà alla correzione dell’esercitazione del caso pratico.

Art. 13 Esame di controllo ed esame integrativo 1.

Possono sostenere l’esame di cui all’articolo 11, comma 4 lettera d). le persone che comprovino di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di almeno cinque anni nella direzione dell’attività di autotrasporto di cose o persone, producendo idonea documentazione in tal senso.

2.

Per gli effetti del comma 1 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. 395/2000 l'esperienza pratica si considera: a) continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; b) attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

3.

Coloro che comprovino di essere già in possesso dell’idoneità per il trasporto nazionale, possono sostenere l’esame di cui all’articolo 11, comma 4 lettera c) vertente su materie di trasporto internazionale. 9

4.

Per la valutazione della prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a) sono attribuiti al massimo sessanta punti, un punto per ogni risposta esatta; per la valutazione della prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b) sono attribuiti al massimo quaranta punti, assegnando ad ogni problematica un punteggio da uno a dieci.

5.

L’esame di cui all’articolo 11 comma 4 lettere c) e d) è superato se il candidato ottiene: un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti di cui: •

almeno trenta punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a);



almeno sedici punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b), conseguendo la sufficienza (punteggio 6) in almeno due problematiche su quattro.

Art. 14 Attestato di idoneità professionale e approvazione dei risultati 1.

Al termine della correzione delle prove di cui agli art. 12 e 13 la Commissione dispone l’elenco dei candidati con l’indicazione dei risultati di ciascuna prova e la valutazione finale conseguita. I risultati, vengono trasmessi al Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile che li approva con proprio provvedimento. L’elenco degli idonei, viene affisso nella sede della Provincia e pubblicato sul sito web della stessa.

2.

L’attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, previo assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo da parte dell’interessato.

3.

In caso di superamento dell’esame per la sola parte internazionale, ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità professionale per autotrasportatori in ambito nazionale e internazionale dovrà essere restituito l’attestato di idoneità professionale per autotrasportatori esclusivamente in ambito nazionale.

Art. 15 Convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami 1.

È fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre province della Regione Friuli Venezia Giulia per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami a livello sovra-provinciale di aggregazione territoriale, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L.R. 1/2006.

2.

Con provvedimento del Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile la Provincia può avvalersi di sessioni d’esame indette da altre province della regione Friuli Venezia Giulia.

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3.

L’avvalimento di sessioni d’esame fissate da altre Province è disposto con provvedimento del Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile di cui è data tempestiva comunicazione ai candidati; con il medesimo provvedimento il Dirigente dispone in ordine alla compartecipazione delle spese per l’organizzazione delle sessioni.

4.

Gli esiti degli esami approvati dalla Commissione sono comunicati al Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile della Provincia di Trieste.

Art. 16 Ricorsi 1.

Avverso i provvedimenti di non ammissione agli esami ovvero di definizione degli esiti degli stessi è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 17 Norme transitorie 1.

La Provincia di Trieste potrà accettare richieste di ammissione all’esame da parte di candidati residenti al di fuori della Provincia stessa, purché residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, fino a quando la provincia in cui risiedono non avrà istituito la Commissione d’esame di cui al D.lgs 395/2000. In tale caso si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18 Entrata in vigore 1.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 agosto 2009.

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