Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in
data. 22.4.2008, A.A., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa ...
Provvedimenti d'urgenza - A tutela di crediti previdenziali e di lavoro - Condizioni per la concessione - Pregiudizio imminente ed irreparabile. Tribunale di Nola - 21.10.2008 (ord.) - Dott.ssa Barbato - A.A. (Avv. De Filippo) - B. di D.F.T. - INPS (Avv. Tedesco). Il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. chiesto a tutela di crediti previdenziali e di lavoro (per le finalità di cui agli artt. 36 e 38 Cost.) è ancorato alla verifica della sussistenza delle condizioni proprie dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora). FATTO e DIRITTO Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 22.4.2008, A.A., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale B. di D.F.T. operante nel settore edile, con inquadramento nel I livello; di aver svolto mansioni da operaio muratore specializzato; di aver ricevuto direttive dal sig. R.B., materiale responsabile della ditta; di aver prestato regolare attività fino al 13.7.2007, in cui veniva ricoverato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli per essere stato investito da un'auto in Poggiomarino; di aver subito l'amputazione del IV dito della mano sinistra e, quindi, di aver fruito di un periodo di malattia a decorrere dalla predetta data; di aver comunicato sia al datore di lavoro che all'INPS la sua malattia; ciò nonostante, di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni e/o della indennità di malattia a decorrere dal 13.7.2007 a tutt'oggi; di aver contattato telefonicamente la resistente in data 25.3.2008, richiedendo di riprendere l'attività lavorativa, ma che la stessa non era più interessata; ha richiesto, in via d'urgenza, di ordinare alla convenuta il pagamento in suo favore della indennità di malattia a far data dal mese di luglio 2007 al mese di marzo 2008 per l'ammontare di € 14.889,61; nel merito, di accertare il suo diritto alla corresponsione della predetta indennità con condanna della resistente al pagamento della medesima somma; accertare, inoltre, l'inquadramento nel III livello con condanna al pagamento della somma di cui al prospetto contabile allegato al ricorso a titolo di differenze retributive, oltre spese legali. Si costituiva la ditta convenuta, la quale contestava il fondamento della domanda, evidenziando di aver sempre corrisposto al ricorrente la retribuzione prevista dal CCNL di settore fino alla data delle dimissioni volontarie dello stesso (1.12.2007); inoltre, contestava la sussistenza del requisito del periculum in mora e, nel merito, la correttezza dei conteggi
allegati, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 1000,00 corrispostagli a titolo di acconto e/o prestito. L'INPS, regolarmente citato, si costituiva in giudizio, instando per il rigetto della domanda cautelare per l'assenza sia del requisito del fumus boni iuris che di quello del periculum in mora. All'udienza del 25.9.2008, a cui si perveniva a seguito dei rinvii disposti, su richiesta delle parti, alle udienze del turno feriale del 5.8.2008 e del 9.9.2008, questo giudice, cui è stato assegnato il presente fascicolo limitatamente alla fase cautelare (provvedimento di assegnazione del Presidente di sezione del 15.7.2008), si riservava la decisione. Ai fini dell'accoglimento di domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. è ben noto che è necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. Quanto al primo presupposto il ricorso non merita accoglimento in quanto, sulla base dei dati istruttori acquisiti, non risulta la sussistenza di fatti storici che possano effettivamente concretizzare la minaccia di "un pregiudizio imminente ed irreparabile". Invero, va considerato che la finalità della tutela apprestata dall'ordinamento con lo strumento previsto e disciplinato dall'art. 700 c.p.c. è principalmente quella di assicurare al diritto vantato dal ricorrente una soddisfazione immediata in attesa del giudizio di merito onde evitare che il tempo trascorso fino alla decisione produca un danno al diritto, ovvero un pregiudizio non altrimenti riparabile. Occorre anzitutto rilevare che non ogni mancato riconoscimento di provvidenze economiche o revoca delle stesse, pur colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui, legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 come forma alternativa di tutela giurisdizionale. Ammettere cioè il ricorso generalizzato alla procedura in questione per tutte le controversie analoghe alla presente significherebbe svilire e privare di effettività la funzione di uno strumento processuale previsto dal legislatore per casi che necessitano di tutela accentuata. Appare più conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi
in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati. Per consentire una tale verifica è, innanzitutto, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro. Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c ha l'onere, sin dall'atto introduttivo al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravita ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare, caso per caso, se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Nel caso in esame, va evidenziato che nel ricorso introduttivo, sub specie di periculum economico, viene dedotto che “il ricorrente è privo di altre forme di reddito al di fuori della retribuzione (cfr. atto notorio), è capo famiglia con moglie a carico, con necessità di cure mediche oltremodo aggravatesi a seguito del sinistro, nonché considerato che lo stesso è tenuto al pagamento delle bollette di acqua, luce, gas, telefono (come emerge dalla documentazione in atti); non va trascurata inoltre, la quotidiana necessità agli alimenti tale da consentire al prestatore di lavoro di vivere una vita libera e dignitosa”. A sostegno di tale assunto, il ricorrente allega una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma del 26.3.2008, attestante la mancata percezione del reddito a partire dal luglio 2007; documentazione medica; bolletta telefonica relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2008 per un ammontare complessivo di € 125,00; certificazione della situazione tributaria della Agenzia delle Entrate fino all'anno 2006 relativa sia al ricorrente che a G.A. (che si presume sia il coniuge del ricorrente, non essendo depositato in atti uno stato di famiglia). Orbene, gli elementi probatori forniti in ordine alle condizioni economiche complessive del ricorrente e della sua famiglia non sono sufficienti a far ritenere integrato il suddetto requisito del periculum. Ed invero, risulta, in primo luogo smentita l'affermazione relativa alla circostanza della moglie a carico, posto che risulta dalla certificazione della Agenzia delle Entrate che, almeno fino all'anno 2006, il coniuge percepiva il reddito certificato; nulla, inoltre, risulta documentato in relazione al reddito della moglie per l'anno 2007 e per l'anno in corso, di
talché, allo stato, non si comprende quale sia la situazione reddituale familiare attuale. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni suesposte, ritiene il giudice non sufficientemente provato l'effettivo reddito familiare del ricorrente onde non può valutarsi la reale incidenza della perdita della retribuzione ai fini del soddisfacimento delle esigenze primarie di vita sue e della sua famiglia, anche avuto riguardo alle spese in concreto documentate (unicamente bollette telecom per un importo modesto). Ciò induce ad escludere che sia sussistente, nel caso concreto, la imminenza e la irreparabilità del pregiudizio, durante il tempo occorrente a far valere le ragioni del ricorrente in via ordinaria. Sotto il profilo del periculum in mora il ricorso non è dunque accoglibile. La mancanza del periculum in mora esime dalla disamina dei fumus boni iuris. Trattandosi di cautelare in corso di causa, si provvederà alla liquidazione delle spese all'esito del giudizio di merito. (Omissis)