Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico ... - Flc Cgil

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13 set 2012 ... I contenuti della circolare: gli schemi per le relazioni. Lo schema per la relazione illustrativa è costituito da due moduli ed è diviso in sezioni.
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (Circolare Mef 25 del 19 luglio 2012) Settembre 2012

I contenuti della circolare: gli schemi per le relazioni Lo schema per la relazione illustrativa è costituito da due moduli ed è diviso in sezioni dettagliate in voci e sottovoci. Nel modulo 1 vanno illustrati gli aspetti procedurali e va riportata una sintesi del contenuto del contratto (data di sottoscrizione, materie trattate, iter procedurale e adempimenti propedeutici, rispetto degli obblighi di legge, acquisizione della certificazione dell’organo di controllo interno). Nel modulo 2 va illustrato l’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili). Lo schema per la relazione tecnico-finanziaria è costituito da quattro moduli. Il primo modulo è relativo alla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa, con cinque sezioni relative: • alle risorse fisse (sez.I) • alle risorse variabili (sez.II) • alle risorse eventuali (sez.III) • ad una sintesi della costituzione del fondo (sez.IV) • alle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (sez.V) Il secondo modulo è relativo alla definizione delle poste di destinazione del Fondo, con sei sezioni relative: • alle destinazioni non disponibili alla contrattazione (sez.I) • alle destinazione regolate dal contratto integrativo (sez.II) • alle destinazioni ancora da regolare (sez.III) • ad una sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (sez.IV) • alle destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (sez.V) • alla attestazione motivata del rispetto di vincoli di carattere generale (sez.VI). Il terzo modulo è uno schema generale riassuntivo del Fondo con un confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente. Il quarto modulo è relativo alla compatibilità economico finanziaria con tre sezioni relative: • alle esposizioni finalizzate alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione (sez.I) • alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (sez.II) • alla verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (sez.III). www.flcgil.it

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Gli schemi standard. Le indicazioni della FLC e le parti non pertinenti al contesto scolastico Gli schemi standard sono stati predisposti pensando alle amministrazioni pubbliche e non alla scuola. Questo appesantisce il lavoro dei negoziatori perché mette insieme tutti i livelli di contrattazione integrativa (nazionale, regionale e di amministrazione), contiene parti che non riguardano le scuole, fa riferimento a norme del Decreto Brunetta (Dlgs 150/2009) che alle scuole non si applicano perché collegate alle performance ed alla premialità. Non esiste alcun obbligo di seguire le indicazioni presenti nei “nota bene” e relative all’attuazione del Dlgs 150/2009 che non si applicano alla scuola: Programma triennale per la trasparenza, Piano della performance, Relazione sulla performance. In queste parti nella relazione illustrativa si dovrà riportare la dicitura “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. Vedi indicazioni generali dell’allegato alla circolare 25.

La relazione illustrativa a cura del Ds I commenti illustrativi ed in particolare al primo “nota bene” al modulo 1) che parla di disapplicazione dei CCNL essi vanno tranquillamente ignorati. Così come va ignorata la minaccia del secondo “nota bene” al modulo 1) che afferma che il contratto non può avere seguito se non adeguato in caso di rilievi o di certificazione non positiva. Tale disposizione non riguarda la scuola che non rientra fra le amministrazioni di cui all’art.40bis comma 2. Quanto al modulo 2 (contenuti minimi e obbligatori) non riguardano le scuole le lettere d) ed e) (quindi riportare dicitura “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”) mentre le lettere b) ed f) dovranno essere adattati (lettera b) facendo riferimento al Fondo di istituto (lo schema parla di “Fondo unico di amministrazione”) e al POF (lo schema parla di strumenti di programmazione gestionale e di Piano della Performance). La lettera c) del modulo 2 chiede poi di fare riferimento a non meglio precisati “effetti abrogativi impliciti”. Si tratta di un tentativo grossolano di suggerire a dirigenti e revisori che sarebbe legittima una unilaterale interpretazione di ciò che è invece tuttora vigente del contratto nazionale. Al contrario le interpretazioni del CCNL le fanno (ARAN e OO.SS firmatarie) le parti sottoscrittrici o i giudici in sede di contenzioso. Quanto invece ai commenti illustrativi ed in particolare al primo “nota bene” al modulo 1) che parla di disapplicazione dei Contratti collettivi nazionali essi vanno tranquillamente ignorati. Così come va ignorata nella scuola la minaccia del secondo “nota bene” al modulo 1) che afferma che il contratto non può avere seguito se non adeguato in caso di rilievi o di certificazione non positiva. Tale disposizione non riguarda la scuola che non rientra fra le amministrazioni di cui all’art.40bis comma 2.

La relazione tecnico finanziaria a cura del Dsga Sono diverse le sezioni della relazione tecnico finanziaria che non si applicano alla scuola: del modulo 1 le sezioni II e III, del modulo 2 le sezioni I e V. Anche in questo caso andrà utilizzata la dicitura “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. Tirando le fila Degli schemi standard sono dunque più le parti che debbono essere interpretate e adeguate e quelle non pertinenti da non compilare di quelle effettivamente significative per le scuole. Poiché queste informazioni i Ds e i Dsga le hanno sempre fornite le scuole potrebbero addirittura utilizzare schemi alternativi purchè rispettino gli elementi di sostanza in essi contenuti.

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