SUAP - Comune di Borgo San Giacomo

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Per aprire un'attività commerciale, artigianale o produttiva soggetta a "SCIA - .... Commercio di Brescia ha dettato disposizioni per la trasmissione telematica delle ... utilizzata la SCIA modello A e relative schede 1,2,3,4,5,6, a secondo delle ...
SUAP L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unico soggetto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi. Il SUAP del Comune di Borgo San Giacomo è costituito in forma singola ed assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità). Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP comunale; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Il SUAP opererà attraverso due tipologie di procedimento: •

il procedimento automatizzato previsto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010;



il procedimento unico previsto dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010.

Per aprire un’attività commerciale, artigianale o produttiva soggetta a "SCIA - segnalazione certificata di inizio attività" l’interessato deve presentare la SCIA esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Borgo San Giacomo.

La SCIA può essere presentata direttamente dall'interessato o in modalità assistita. Per l'invio della SCIA in modo autonomo l'interessato deve essere in possesso di: •

una casella di posta PEC (l'interessato potrà acquistarla sul mercato da vari gestori ovvero acquisirne una gratuitamente dal portale http://www.postacertificata.gov.it);



un dispositivo o smart-card di firma digitale (acquistabile sul mercato);



la firma digitale.

Per l'invio della SCIA in modalità assistita l'interessato potrà rivolgersi alla propria Associazione di Categoria oppure a professionista incaricato (in questi casi l'interessato dovrà conferire apposita procura) ovvero utilizzare la procedura telematica "ComUnica Starweb" della Camera di Commercio.

Elenco dei procedimenti relativi alle attività commerciali soggetti a SCIA: •

apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 114/98 (per il Comune di Borgo San Giacomo fino a 150 mq.);



avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;



avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;



avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;



avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;



apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’art. 68 comma 4 della L.R. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine; nelle attività da effettuarsi all’interno dei musei, teatri, sale da concerto e simili;



avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee;

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività: •

avvio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;



avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 8 D.Lgs. 114/98;



avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura di vendita, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa e art. 9 D.Lgs. 114/98;



avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 L.R. 6/2010 rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante;



trasferimento di sede di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone comunali non soggette a programmazione;

Elenco dei procedimenti relativi alle attività del settore turismo soggetti a SCIA: •

avvio di attività alberghiera (prima di presentare la SCIA è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all'art. 24 L.R. 15/2007);



avvio di attività ricettive all'aria aperta (prima di presentare la SCIA è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per 'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 57 L.R. 15/2007);



avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Elenco dei procedimenti relativi alle attività produttive, industriali e artigianali soggetti a SCIA: •

attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la DIAP.

Elenco dei procedimenti relativi alle attività del settore agricoltura soggetti a SCIA: •

avvio di attività agrituristica (ex DAA);



avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

ATTENZIONE: Si comunica che con circolare prot. N. 0049672 – 22.3 del 29 dicembre 2011 la Camera di Commercio di Brescia ha dettato disposizioni per la trasmissione telematica delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e della Comunicazione Unica. Le S.C.I.A. contestuali alla Comunicazione Unica non possono essere più trasmesse direttamente al S.U.A.P.. Tali s.c.i.a. (inizio – modificazione – cessazione dell’attività) sono irricevibili e lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovrà rifiutare l’invio ed invitare l’interessato a ripresentare la s.c.i.a. integrale tramite il Registro delle Imprese utilizzando Comunica. La trasmissione delle s.c.i.a. contestuali direttamente al S.U.A.P. è illegittima in quanto la procedura viola le norme di cui al D.Lgs. 59/2010 e al D.Lgs. 160/10.

Cos'è la SCIA? La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è una dichiarazione dell'interessato che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nullaosta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi. In caso di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività dovrà essere utilizzata la SCIA modello A e relative schede 1,2,3,4,5,6, a secondo delle diverse tipologie di attività. In caso di subingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività dovrà essere utilizzata la SCIA modello B e relative schede 1,2,3,4,5,6, in relazione alle diverse tipologie di attività.

Le SCIA dovranno essere corredate al momento della presentazione dall’attestazione del versamento (se dovuto) dei diritti sanitari a favore dell’ASL di Brescia. Si riporta sotto la tabella riassuntiva delle voci del tariffario ASL: Descrizione

SCIA

Diritti sanitari

Avvio di una nuova attività

Modello A

36,00

Modifica attività esistente

Modello A

36,00

Subingresso

Modello B

36,00

Cessazione attività

Modello B

Non previsto

Sospensione/ripresa attività

Modello B

Non previsto

Cambiamento ragione sociale

Modello B

Non previsto

Modifica soggetti titolari dei requisiti

Modello B

Non previsto

Chi presenta la SCIA? Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Per accedere alla modulistica per la SCIA cliccare sulle singole voci modello A - modello B scheda1 - scheda2 - scheda3 - scheda4 - scheda5 - scheda6 (la Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL n. 12 del 22/03/2011 il testo coordinato del direttore generale 18 marzo 2011 n. 2481 in tema di SCIA nonchè la circolare regionale 21 marzo 2011 n. 3 relativa alle prime indicazioni applicative). La S.C.I.A. consente l’avvio dell’attività nello stesso giorno della sua presentazione, a condizione che la pratica sia compilata correttamente, risulti completa delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e degli allegati, atti a comprovare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla disciplina di settore. ATTENZIONE: •

una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile;



dal 1 ottobre 2011 non è più ammessa la presentazione della segnalazione certificata (SCIA) in forma cartacea neppure se trasmessa a mezzo posta o a mezzo fax;



prima di presentare la SCIA si consiglia di verificare che i locali nei quali si intende esercitare l'attività siano conformi allo strumento urbanistico vigente e ai regolamenti comunali presso l'ufficio SUAP e l'Ufficio Tecnico Comunale;



le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.

Il SUAP ha 60 gg. di tempo per procedere alle verifiche del caso, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività e può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorsi 60 gg. dalla presentazione della SCIA, fermi restando i generali poteri di autotutela (artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90) il SUAP può intervenire sul "provvedimento consolidato"

legittimante l'esercizio dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.