Le Intese e gli Accordi si differenziano in ragione della controparte estera,
costituita da Enti omologhi, per le Intese, mentre per gli accordi essa è costituita
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LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE PER ACCORDI, INTESE E GEMELLAGGI IN GENERALE - La sottoscrizione di accordi, intese e gemellaggi da parte delle Regioni rappresenta una forma strutturata di cooperazione, che comporta l’assunzione di obblighi e che è soggetta ad una procedura di notifica previa e di autorizzazione. Le Intese e gli Accordi si differenziano in ragione della controparte estera, costituita da Enti omologhi, per le Intese, mentre per gli accordi essa è costituita dagli Stati. Gli Accordi, a loro volta possono essere di tre diversi tipi: esecutivi ed applicativi di accordi internazionali entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica. La titolarità della autorizzazione spetta al Ministero degli Esteri (MAE) allorché si tratti di accordi tra Regioni (o Province autonome) e Stati Esteri e al Dipartimento Affari Regionali, il Turismo e lo Sport (per semplicità indicato come DAR in queste linee guida) della Presidenza del Consiglio, per le Intese e i Gemellaggi. L’istruttoria sulle bozze di documento presentate dagli enti territoriali è regolata da tempi e procedure, che sono soggette al silenzio-assenso nel solo caso di Intese e di Gemellaggi. Oltre alle Direzioni Generali ed ai Servizi del MAE, anche le Rappresentanze diplomatico – consolari all’estero sono coinvolte in tale istruttoria. Le linee guida che seguono riguardano la sottoscrizione di Accordi, Intese e Gemellaggi. Per completezza di informazione si forniscono alcuni elementi anche in merito ai Gemellaggi amministrativi (Twinning), e ai Gemellaggi tra Comuni Europei (Towntwinning), le cui procedure sono regolate da appositi programmi UE. Per gli Accordi e le Intese, il MAE, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della legge n. 131/2003, può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato.
ACCORDI: Ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione o Provincia autonoma italiana ed il Governo di uno Stato straniero. Ø Base giuridica: Art. 6 comma 3 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”) “Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale(…). Ø 1° Fase - Trattative: “A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli Affari Esteri può indicare i principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati..(..)”. Ø • • • •
Le Regioni sono tenute a rispettare: la Costituzione i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana nelle materie di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione (materie di legislazione concorrente), i principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato
Ø Procedura: • Titolare della procedura è il MAE •
Nella fase dei negoziati, qualora questi ultimi si svolgano all’estero, le competenti Rappresentanze diplomatiche e i competenti Uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. 1
La Regione invia al MAE - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) Ufficio II e al DAR (Dipartimento Affari Regionali) la bozza di accordo, allegando una relazione di accompagnamento contenente i seguenti elementi: a) i motivi dell'interesse della Regione alla conclusione dello specifico accordo, , e in particolare per gli accordi di natura programmatica, le finalità di sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio; b) le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'accordo e le loro modalità di esplicazione; c) le modalità di copertura finanziaria dell'accordo. La DGSP Ufficio II in raccordo con il DAR effettua una istruttoria sull’atto, richiedendo i pareri degli Uffici MAE e degli altri Ministeri competenti. •
Raccolti tutti i pareri, la DGSP - Ufficio II risponde alla Regione sull’esito dell’istruttoria: o o
o
In caso di parere positivo le trattative possono proseguire; in caso di palese contrasto del documento con gli obblighi esistenti, in particolare con le linee e gli indirizzi di politica estera, la DGSP II, sentito il DAR, può decidere, per propria autonoma determinazione, di avanzare obiezioni all’avvio dell’istruttoria e quindi informare la Regione che essa potrà aver luogo solo dopo che saranno venute meno le ragioni che sono all’origine di questa determinazione necessità di integrazioni o modifiche: osservazioni volte ad introdurre eventuali modifiche al progetto di accordo.
Tempi: indicativamente 45 gg. dalla data di ricezione della bozza di accordo.
2° Fase – Pieni Poteri: Una volta predisposto il testo definitivo del progetto in base alle osservazioni formulate dal MAE a conclusione della prima fase istruttoria, “La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli Affari Esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, ed accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, (…) conferisce i pieni poteri di firma (…). Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli”.
Ø Procedura: •
La Regione, una volta negoziato con la controparte straniera il testo definitivo dell’accordo, recante gli emendamenti eventualmente richiesti nella prima fase, presenta al MAE (DGSP Uff. II) la richiesta di pieni poteri di firma.
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A seguito della richiesta di pieni poteri viene effettuata una valutazione finale dell’opportunità politica e della legittimità formale dell’accordo.
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Il MAE conferisce i pieni poteri al Presidente della Regione per il tramite della Direzione Generale competente.
Tempi: indicativamente 60 gg. dalla data di ricezione del testo definitivo del progetto di accordo.
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INTESE: Ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione o Provincia autonoma italiana e un ente omologo straniero. Ø Base giuridica: Art. 6 comma 2 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”). “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (…)”. Ø Le Regioni sono tenute • a rispettare gli indirizzi di politica estera italiana • a non assumere impegni dai quali derivino obblighi ed oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’art. 114, primo comma, della Costituzione Ø Procedura: •
Titolare della procedura è il DAR, il MAE dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.
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la Regione invia al DAR e al MAE il testo dell’intesa ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti.
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Entro 30 gg. dal ricevimento della bozza di intesa il DAR, sulla base dei pareri di tutte le Amministrazioni interessate, può formulare osservazioni.
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La Regione è tenuta a recepire le osservazioni avanzate nel testo del documento, informandone la controparte estera ed acquisendone il consenso. Successivamente la Regione invia al DAR ed al MAE (DGSP II) il testo così modificato, al fine di ottenere la prescritto assenso.
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Nel caso in cui il MAE ed il DAR riscontrino la conformità del testo ricevuto alle eventuali modifiche richieste, il DAR comunica alla Regione, e al MAE per conoscenza, l’assenso alla sottoscrizione del documento.
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Decorsi 30 giorni – senza che il DAR si esprima - vale la regola del silenzio-assenso.
GEMELLAGGI: Ogni documento a prescindere dal titolo che reca (Giuramento di fraternità, Protocollo di collaborazione o altro), avente come parti Enti sub-regionali (Province, Città metropolitane, Comuni) ed enti omologhi stranieri. Ø Base giuridica: Art. 6 comma 7 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”) “..i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa. L’ordinamento vigente a cui la legge 131/2003 fa riferimento è l’art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1994 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle Regioni e delle Province autonome” ) Ø L’Ente Sub – regionale è tenuto: § a limitare l’oggetto dei gemellaggi alle attività di “mero rilievo internazionale” indicate all’art. 2 del D.P.R. del 31 marzo 1994 § ad indicare, qualora siano previste spese per iniziative volte alla realizzazione del patto di gemellaggio, che esse non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce dei vincoli derivanti dalle vigenti leggi in materia finanziaria. 3
Ø Procedura Ø Titolare della procedura è il DAR (Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il MAE dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza. L’ente territoriale inoltra preventivamente con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima) la bozza del documento da sottoscrivere al DAR e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio II), per l’assenso. •
Decorso il termine – senza che il DAR si esprima - vale la regola del silenzio-assenso.
GEMELLAGGI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA:
Ø
Town-twinning: gemellaggi fra Comuni europei con lo scopo di rafforzare collaborazioni e scambi tra enti locali, loro istituzioni e comunità di cittadini in grado di favorire la costruzione di un’identità europea.
§
Ente Promotore: Commissione Europea
§
Beneficiari: Comuni.
Ø
Gemellaggi amministrativi (“Twinnings”), (Ufficio di riferimento DGUE – II): si articolano in accordi fra le Amministrazioni pubbliche (Ministeri o Regioni) di due Stati per la realizzazione di progetti che prevedono missioni per brevi periodi di pubblici funzionari ed esperti dei Paesi membri, presso Pubbliche Amministrazioni dei Paesi beneficiari per assisterli nel processo di recepimento delle norme che fanno parte del c.d. acquis comunitario.
§
Ente Promotore: Commissione Europea
Obiettivo specifico dei twinnings è il rafforzamento delle strutture amministrative dei Paesi beneficiari (Paesi candidati e potenziali candidati e paesi che rientrano nella Politica Europea di Vicinato) 1[1] per favorirne l’adeguamento agli standard europei e, con specifico riferimento ai Paesi candidati o potenziali candidati, il recepimento dell’acquis comunitario. Tale finalità viene perseguita attraverso il finanziamento di forme di cooperazione fra le Amministrazioni pubbliche (Ministeri o regioni) dei Paesi beneficiari e i loro omologhi presso gli Stati membri . Nell’ambito di tali progetti, le Amministrazioni degli Stati Membri sono chiamati a distaccare propri funzionari presso gli Enti beneficiari e a trasferire le proprie " migliori pratiche ". I progetti di gemellaggio si distinguono da altri progetti di assistenza tecnica proprio per il fatto che l’expertise che viene messa a disposizione del Paese beneficiario proviene dall’interno della pubblica amministrazione degli Stati membri. Tali progetti, infatti, prevedono la nomina di un Resident Twinning Advisor (c.d. RTA o Consigliere residente) che viene distaccato presso l’Amministrazione beneficiaria per un periodo di almeno un anno e di un certo numero di esperti chiamati ad effettuare missioni di breve-medio termine. Il Project Leader, incaricato di assicurare il coordinamento e l'esecuzione del progetto rimane invece in servizio presso l’amministrazione dello Stato membro.
1[1]
I Paesi dell’area di preadesione che beneficiano dei gemellaggi sono: Turchia, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia, Kosovo, Islanda. Nell’area del Vicinato, i paesi beneficiari dei twinning sono invece: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libano, Giordania, Israele, Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia.
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I progetti di gemellaggio interessano una pluralità di settori e sono interamente finanziati dalla UE attraverso il fondo di preadesione IPA e lo strumento europeo di partenariato e vicinato ENPI.
§
Beneficiari: Pubbliche Amministrazioni (Ministeri o regioni) dei Paesi Membri
§
Base giuridica: strumento finanziario IPA, Regolamento (CE) n. 1085/ 006; strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) Regolamento (CE) n. 1638/2006. Procedura: il funzionamento dei gemellaggi è disciplinato dal Manuale Twinning (disponibile alla sezione gemellaggi del sito MAE all'indirizzo: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Gemellaggi /) e si suddivide nelle seguenti fasi:
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Lancio dei progetti: la Commissione Europea o le Autorità responsabili dei progetti presso i Paesi Beneficiari divulgano gli annunci dei progetti di gemellaggio ai Punti di Contatto Nazionali (PCN) degli Stati Membri. In Italia, il PCN per i gemellaggi opera presso il Ministero degli Affari Esteri (DGUE - Uff. II); Pubblicazione dei progetti: i PCN danno diffusione dei bandi di gemellaggio secondo le modalità ritenute opportune. In Italia, i bandi vengono pubblicati alla sezione “gemellaggi” del sito MAE ( http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Gemellaggi / ) . I punti di contatto presso le Amministrazioni pubbliche potenzialmente interessate e inseriti nella banca dati vengono inoltre informati via e-mail dal PCN dell’avvenuta pubblicazione dei bandi. Elaborazione delle proposte: l'Amministrazione interessata a presentare una proposta deve al più presto possibile darne notizia al PCN al fine di coordinarsi, se del caso, con altre Amministrazioni o enti interessati al medesimo progetto. Ogni Stato Membro, infatti, può presentare una sola proposta per ciascun progetto di twinning. La presentazione o la partecipazione da parte di Enti di uno stesso Stato membro di 2 o più proposte per uno stesso progetto non è possibile e comporta l'esclusione da parte UE di tutte le proposte provenienti dal medesimo Stato membro. Inoltro delle proposte: le proposte vanno inviate al PCN che, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Manuale Twinning, provvede all’inoltro delle proposte alla Commissione europea e/o Paese beneficiario. Procedure di selezione: ai fini dell’aggiudicazione del bando, la selezione si basa sull’analisi delle proposte scritte elaborate dagli Stati membri e sulla presentazione (cui partecipano necessariamente il Project leader e l’RTA) che questi sono tenuti ad effettuare presso il Paese beneficiario. Il Comitato che presiede gli incontri di selezione è di norma composto da rappresentanti della Commissione europea e dell’Amministrazione beneficiaria. E’ lo stesso Paese beneficiario che seleziona la proposta che ritiene maggiormente idonea a realizzare gli obiettivi indicati nella fiche di gemellaggio.
Oltre ad i twinning classici è prevista la pubblicazione di twinning c.d. “light”. Questi si distinguono da quelli normali in quanto non richiedono l’invio di un consigliere residente nel Paese beneficiario ed hanno una durata e un budget più limitati: quest’ultimo non eccede i 250.000 euro mentre la durata è inferiore a sei mesi .
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