regolamento del fondo per ricerche e scavi archeologici

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scavo archeologico è istituito un apposito Fondo, volto al cofinanziamento di attivita' di ricerca sviluppate in ambito nazionale e internazionale dai docenti ...
REGOLAMENTO DEL FONDO PER RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI

Art. 1 Scopo del Fondo Al fine di garantire ai docenti e ricercatori dell’Ateneo la realizzazione di attività di ricerca e scavo archeologico è istituito un apposito Fondo, volto al cofinanziamento di attivita’ di ricerca sviluppate in ambito nazionale e internazionale dai docenti dell’Ateneo. Art. 2 Costituzione del Fondo Il Fondo sarà costituito da un importo stanziato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, prioritariamente a valere sul Fondo di Supporto per le attività di ricerca e internazionalizzazione; il Fondo potrà essere integrato da risorse appositamente destinate dai Dipartimenti e da ulteriori risorse interne ed esterne finalizzate allo sviluppo di attività di ricerca e scavo archeologico. Il Fondo non potrà essere riassorbito in sede di chiusura di bilancio consuntivo, salvo che non sussistano ragioni di documentata necessità cui non si possa far fronte con altre risorse. Le economie verranno riassegnate al Fondo nell’esercizio successivo. Art. 3 Presentazione dei progetti 1. Al Fondo si accede secondo le modalità che vengono definite con apposito bando, emesso

di regola con cadenza annuale. Il bando viene emanato con decreto del Rettore. Nel bando vengono definite le risorse finanziarie messe a disposizione, nel limite della disponibilità del Fondo. 2. Le domande possono essere presentate dai docenti e dai ricercatori a tempo determinato e

indeterminato, strutturati a tempo pieno presso l’Ateneo, con ruolo di direzione, co-direzione o coordinamento dell’attività di ricerca o scavo che non siano già titolari di contributi a valere sul Fondo per Ricerche e Scavi Archeologici; ogni proponente potrà inoltrare una sola domanda a valere sullo stesso bando. 3. Le domande, inoltrate all’Area Ricerca attraverso la compilazione dell’apposito modello,

dovranno essere corredate da una delibera del Dipartimento che attesti l’entità del cofinanziamento dipartimentale e l’impegno a gestire amministrativamente i fondi. Le domande dovranno contenere inoltre i seguenti elementi:



dati anagrafici e curricula del coordinatore della richiesta e degli altri componenti il gruppo di ricerca;



pubblicazioni scientifiche e altri risultati della ricerca prodotti dal gruppo di ricerca nei precedenti cinque anni;



descrizione della ricerca o dello scavo archeologico (natura e finalità) e dei relativi costi di funzionamento, evidenziando l’eventuale continuità dell’attività nel tempo;



altri finanziamenti da enti/organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali ottenuti negli ultimi 5 anni;



documentazione comprovante il ruolo di direzione, co-direzione o coordinamento dell’attività di ricerca o dello scavo;



descrizione del progetto scientifico nell’ambito del quale va collocata la domanda e gli effetti che il finanziamento produrrebbe in termini di maggiore impatto della ricerca;



piano analitico di sviluppo della ricerca e dello scavo archeologico e, nel caso di nuovo scavo, informazioni relative alla concessione (Ente che rilascia la concessione,Titolare della Concessione, durata e scadenza, partner coinvolti);



durata del progetto per il quale si chiede il contributo (da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni);



quota di cofinanziamento messa a disposizione dalla struttura proponente.

Art. 4 Valutazione dei progetti 1. I progetti sono esaminati da una Commissione valutatrice, nominata con Decreto del Rettore. La commissione dovrà prevedere fra i propri membri almeno un archeologo di chiara fama e potrà avvalersi di referaggi esterni. Per tutti i membri della Commissione sarà verificata l’assenza di conflitti di interesse rispetto alle candidature pervenute. Ai fini dell’assegnazione dei punteggi di cui sotto, la Commissione potrà inoltre convocare i proponenti per un’audizione individuale o di gruppo. 2. Le proposte saranno valutate in base ai seguenti parametri: Criterio 1. rilevanza e originalità scientifica del progetto di ricerca e suo impatto sullo stato dell’arte, utilizzo di metodi innovativi 2. pubblicazioni scientifiche e altri risultati della ricerca prodotti dal gruppo di ricerca nei precedenti cinque anni 3. finanziamenti esterni, pubblici o privati, ottenuti dal gruppo di ricerca nei precedenti cinque anni 4. coinvolgimento di assegnisti d’area (ex art. 5 Regolamento Assegni di Ateneo) con ruoli di responsabilità 5. partecipazione di assegnisti di ricerca (ex art. 6 Regolamento Assegni di Ateneo), studenti e dottorandi. 6. cofinanziamento dichiarato

Punteggio 0 – 25 0 - 30 0 - 10 0-5 0-5

10-20% 20-40% 40-60% 60-80% Oltre 80% 7. partecipazione di più dipartimenti o di altri 0 – 10 enti/organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali e multidisciplinarietà del progetto

1 punto 5 punti 8 punti 10 punti 15 punti

Sulla base dei punteggi ottenuti, La Commissione stilerà quindi una proposta di cofinanziamento per ogni progetto, tenuto conto delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dal bando. I progetti che otterranno un punteggio inferiore a 50, saranno comunque ritenuti non finanziabili. 3. Gli atti della commissione sono approvati con Decreto del Rettore. Art. 5. Spese ammesse ed utilizzo dei contributi 1. I contributi dovranno essere utilizzati per le spese direttamente connesse alle attività di ricerca e scavo. 2. Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

a. contratti di collaborazione di natura strumentale;

b. missioni; c. strumentazione per la realizzazione dello scavo e l’elaborazione dati; d. materiale di consumo (fino ad un massimo del 10% dell’importo totale del finanziamento);

e. assicurazioni; f. print-on-demand di volumi pubblicati presso le Edizioni Ca’ Foscari (eccezioni a tale regola possono essere autorizzate dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento per pubblicazioni di particolare prestigio e per particolari e motivate situazioni; la regola inoltre non si applica alle pubblicazioni internazionali, come previsto dalla Delibera del Senato del 30.11.2011, n. 16 – 2011-2012);

g. altri costi direttamente e strettamente connessi alle attività di scavo che non rientrano nelle categorie precedenti. 3. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo, o di cessazione dell’attività del responsabile scientifico, il contributo ricevuto rimarrà alla Struttura incaricata della gestione amministrativa; il Consiglio della Struttura nominerà un nuovo responsabile scientifico dei fondi. I finanziamenti rimangono alla Struttura alla quale sono stati assegnati in gestione, anche qualora il nuovo responsabile scientifico appartenga ad una Struttura diversa. 4. I contributi ricevuti vanno spesi entro il numero di anni indicati dal proponente al momento della domanda a partire dall’assegnazione del contributo, fatti salvi gli impegni assunti. Spetta al Dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico del progetto la verifica del corretto utilizzo dei fondi. 5. Nel caso di contributo ottenuto su un progetto di durata superiore l’anno, alla scadenza del primo e del secondo anno di attività i responsabili scientifici presenteranno all’Area Ricerca uno stato di avanzamento dei lavori (SAL), controfirmato dal Direttore di Dipartimento. 6. Entro 3 mesi dal termine del progetto, dichiarato nella domanda di finanziamento, il responsabile scientifico dovrà produrre una relazione finale sullo scavo e sulla produzione scientifica correlata, unitamente ad una rendicontazione finale da inviare all’Area Ricerca, controfirmate dal Direttore di Dipartimento. Qualora i contributi concessi non fossero stati interamente utilizzati, dovranno essere restituiti al Fondo. A fronte della mancata restituzione l’Ateneo detrarrà la quota spettante al Fondo per ricerche e scavi archeologici, dai fondi che a vario titolo eroga al Dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico. Art. 6 Verifiche sull’uso del Fondo L’Area Ricerca, sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili scientifici, di cui al precedente Art. 5, riferisce con cadenza annuale al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull’uso del Fondo, sulla sua consistenza, sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati. Art. 7 Modifiche del Regolamento Il presente Regolamento può essere modificato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.